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Modello organizzativo

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 

Delibera C.d.A. del 08.07.2025

(Modifica del modello organizativo intrdotto dal C.d.A. il 22.01.2018)

 

Indice

A) Parte generale

 

1.     Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001

1.1.  La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1.2.  L´applicazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati previsti nel Decreto

 

2.     Il modello organizzativo

2.1.  Redazione del modello e direttive ABI

2.2.  Struttura del modello

2.3.  Scopo e contenuto essenziale del modello

2.4.  Principi per i processi interni

2.5.  Modifica e adeguamento del modello

2.6.  Diffusione del modello e formazione dei dipendenti

 

3.     L´organo di vigilanza

3.1.  Disposizioni generali                                                                                                       

3.2.  Nomina e revoca dell´organo di vigilanza                                                                       

3.3.  Compiti e prerogative dell´organo di vigilanza                                                                

3.4.  Regolamento dell´organo di vigilanza

3.5.  Obblighi informativi nei confronti dell´organo di vigilanza

3.6.  Canale interno per le segnalazioni di violazioni - Segnalazioni all´organo di vigilanza 

3.7.  Verifica dell´efficacia dell´organo di vigilanza                                                                 

 

4.     Sanzioni disciplinari

 

 

B) Parte speciale

 

1.   Delitti contro la pubblica amministrazione

      1.1. Norme di legge                                                                                                                

      1.2. I delitti contro la pubblica amministrazione                                                                     

      1.3. Aree di rischio                                                                                                                  

      1.4. Destinatari                                                                                                                       

      1.5. Norme di comportamento                                                                                                

 

2.   Reati societari                                                                                                                         

      2.1. Norme di legge                                                                                                                

      2.2. Aree di rischio                                                                                                                  

      2.3. Destinatari                                                                                                                       

      2.4. Norme di comportamento                                                                                                

 

3.   Delitti in relazione ad abusi di mercato

      3.1. Norme di legge

      3.2. Aree di rischio

      3.3. Destinatari

      3.4. Norme di comportamento

 

4.   Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

      4.1. Norme di legge                                                                                                                

      4.2. Aree di rischio                                                                                                                  

      4.3. Destinatari                                                                                                                       

      4.4. Norme di comportamento                                                                                                

 

5.   Delitti informatici e trattamento illecito di dati

      5.1. Norme di legge                                                                                                                

      5.2. Aree di rischio                                                                                                                  

      5.3. Destinatari                                                                                                                       

      5.4. Norme di comportamento                                                                                                

 

6. Delitti transnazionali, associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso

      6.1. Norme di legge

      6.2. Aree di rischio

      6.3. Destinatari

      6.4. Norme di comportamento

 

7.   Delitti di riciclaggio di denaro, ricettazione ed utilizzo di denaro di provenienza illecita.

      7.1. Norme di legge                                                                                                                

      7.2. Aree di rischio                                                                                                                  

      7.3. Destinatari                                                                                                                       

      7.4. Norme di comportamento                                                                                                

 

8.   Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

      8.1. Norme di legge                                                                                                                

      8.2. Aree di rischio                                                                                                                  

      8.3. Destinatari                                                                                                                       

      8.4. Norme di comportamento                                                                                                

 

9. Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell´eversione dell´ordine democratico

      9.1. Norme di legge                                                                                                                

      9.2. Aree di rischio                                                                                                                  

      9.3. Destinatari                                                                                                                       

      9.4. Norme di comportamento                                                                                                

 

10. Delitti contro la personalità individuale.

      10.1. Norme di legge

      10.2. Aree di rischio

      10.3. Destinatari

      10.4. Norme di comportamento

 

11. Delitti contro l´industria e il commercio.

      11.1. Norme di legge

      11.2. Aree di rischio

      11.3. destinatari

      11.4. Norme di comportamento

 

12. Delitti in violazione del diritto d´autore e della proprietà industriale.

      12.1. Norme di legge

      12.2. Aree di rischio

      12.3. Destinatari

      12.4. Norme di comportamento

 

13. Delitti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

      13.1. Norme di legge

      13.2. Destinatari

      13.3. Aree di rischio

      13.4. Norme di comportamento

 

14. Reati ambientali.

      14.1. Norme di legge

      14.2. Aree di rischio

      14.3. Destinatari

      14.4. Norme di comportamento

 

15. Delitti in materia di immigrazione 

      15.1. Norme di legge

      15.2. Aree di rischio

      15.3. Destinatari

      15.4. Norme di comportamento

 

16. Delitti in materia di rassismo e xenofobia

      16.1. Norme di legge

      16.2. Aree di rischio

      16.3. Destinatari

      16.4. Norme di comportamento

 

17. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scomessa e giochi d´azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

17.1 Norme di legge

17.2. Aree di rischio

17.3. Destinatari

17.4. Norme di comportamento

 

18. Reati tributari

18.1 Norme di legge

18.2. Aree di rischio

18.3. Destinatari

18.4. Norme di comportamento

 

19. Contrabbando

19.1 Norme di legge

19.2. Aree di rischio

19.3. Destinatari

19.4. Norme di comportamento

 

20. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

20.1 Norme di legge

20.2. Aree di rischio

20.3. Destinatari

20.4. Norme di comportamento

 

21. Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

21.1 Norme di legge

21.2. Aree di rischio

21.3. Destinatari

21.4. Norme di comportamento

 

Allegati

1. Codice etico 

2. Regolamento dell´organo di vigilanza

 

A) Parte generale

 

1.1.  Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001

 

 

1.1. 1.1.     La disciplina della responsabilitá amministrativa delle persone giuridiche

 

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, di seguito detto per semplicità „decreto“, venne emanato in base alla delega legislativa contenuta nella Legge n. 300 del 29 settembre 2000 e regola, in applicazione di vari trattati comunitari ed internazionali, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e consorzi.

 

Il decreto sancisce nell´ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso un determinato reato da un organo direttivo dello stesso. Diviene con ció possibile perseguire penalmente gli enti che abbiano tratto vantaggio, diretto o indiretto, dalla commissione del reato. La responsabilità descritta si affianca a quella strettamente penale dell´autore del reato.

 

Il decreto prevede varie sanzioni, tra cui, accanto alle sanzioni pecuniarie, il divieto di attività, la revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, la revoca di finanziamenti e contributi ed ogni altra sovvenzione, il divieto di fare pubblicità, il sequestro dei beni utilizzati per commettere il reato nonché la pubblicazione della sentenza.

 

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste anche qualora non sia stato possibile individuare il colpevole o se il reato sia estinto per una causa diversa dall´amnistia. Essa sussiste inoltre anche per i reati commessi all´estero qualora la sede principale dell´ente sia in Italia e lo Stato straniero, nel cui territorio il reato sia stato commesso, non lo persegua.

 

I reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono per definizione di legge:

 

-        Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente  pubblico  o  per  il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. (Art. 24 D.lgs. 231/2001)

-        Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.lgs. 231/2001)

-        Delitti di criminalita' organizzata (Art. 24-ter D.lgs. 231/2001)

-        Concussione e corruzione (Art. 25 D.lgs. 231/2001)

-        Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Art. 25-bis D.lgs. 231/2001)

-        Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001)

-        Reati societari (Art. 25-ter D.lgs. 231/2001)

-        Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater D.lgs. 231/2001)

-        Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 D.lgs. 231/2001)

-        Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001)

-        Abusi di mercato (Art. 25-sexies D.lgs. 231/2001)

-        Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D.lgs. 231/2001) 

-        Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita (Art. 25-octies D.lgs. 231/2001)

-        Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D.lgs. 231/2001)

-        Induzione a non rendere dichiarazioni o a  rendere  dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria (Art. 25-decies D.lgs. 231/2001)

-        Reati ambientali (Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)

-        Impiego  di  cittadini  di  paesi  terzi  il  cui  soggiorno  e' irregolare (Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)

-        Delitti in materia di rassismo e xenofobia (Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001)

-        Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scomessa e giochi d´azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 – quaterdecies Dlgs. 231/2001)

-        Reati tributari (Art. 25 – quinquiesdecies Dlgs. 231/2001);

-        Contrabbando (Art. 25 – sexiesdexies Dlgs. 231/2001);

-        Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-ocites.1. Dlgs. 231/2001);

-        Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies Dlgs. 231/01);

-        Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies Dlgs. 231/01);

 

La responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro vantaggio o interesse presuppone, ai sensi dell´art. 5 D.lgs. 231/01, che essi siano commessi da persone: 

a)    Che sono titolari della rappresentanza legale dell´ente, lo amministrino o gestiscano o siano a capo di un´unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria o che comunque risultino essere amministratori anche di fatto della società o ne controllino la maggioranza;

 

b)    Siano direttamente sottoposte alle persone di cui sub a) o guidate da esse.

 

L´ente non risponde se le persone anzidette hanno agito esclusivamente per interesse personale o di soggetti terzi.

 

Mentre l´art. 5 del decreto dispone che la responsabilità amministrativa sussista se il reato sia commesso nell´interesse o a vantaggio dell´ente, l´art. 25 ter limita detta responsabilità, nell´ambito dei reati societari, all´ipotesi di delitti commessi nell´interesse dell´ente. 

 

1.2. L´applicazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati previsti nel decreto 

 

L´art. 6 del Decreto prevede un´esplicita causa di esclusione della punibilitá per cui l´ente, nel caso di reati commessi da persone in posizione “apicale” (art. 5, comma. 1, lettera a) vada esente da pena qualora dimostri che:

 

a)    L´organo di amministrazione dell´ente, prima della commissione del reato, abbia approvato ed introdotto un modello organizzativo che appaia idoneo a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto;

b)    Il compito di vigilare sulla effettivitá e sul rispetto del modello organizzativo e di curarne l´aggiornamento sia attribuito ad un organo interno, che disponga di competenze di iniziativa e controllo autonome;

c)     Le persone abbiano commesso il fatto eludendo intenzionalmente e fraudolentemente il modello organizzativo;

d)    L´organo sub b) non abbia omesso la propria vigilanza o non l´abbia esercitata in maniera insufficiente.

 

I modelli indicati sub a) debbono soddisfare determinati requisiti minimi. Essi in particolare debbono:

 

a)    Indicare i singoli ambiti di attivitá e di funzione nel cui contesto possano essere concretamente commessi i reati di cui al Decreto;

b)    Prevedere protocolli specifici e modelli di attivtá che regolino i processi decisionali ed esecutivi in relazione alla prevenzione della commissione dei reati;

c)     Prevedere modalitá di impiego delle risorse finanziarie che impediscano la commisione dei reati;

d)    Stabilire obblighi informativi nei confronti dell´organo che vigila sul rispetto e l´efficacia del modello organizzativo;

e)    Introdurre un sistema disciplinare che persegua il mancato rispetto del modello.

 

Qualora invece il reato sia commesso da persone che siano gerarchicamente sottoposte o vigilate dalle persone suddette l´onere probatorio incombe al pubblico ministero, cioé, sará l´accusa a dover provare che la commissione di reati é stata resa possibile dalla violazione di obblighi di indirizzo o vigilanza da parte di queste. 

Si ribadisce comque che la responsabilitá dell´ente rimane esclusa qualora questa abbia introdotto un idoneo modello orgnizzativo e l´abbia effettivamente implementato.

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (recepimento della Direttiva (UE) n. 2019/2017 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione - whistleblowing) e all´ art. 6, comma 2-bis D.Lgs. 231/01 i modelli organizzativi devono inoltre prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di discriminazione e un sistema disciplinare definito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e).

 

In riferimento alle suddette disposizioni di legge, la Cantina San Michele Coop. soc. agricola ha definito e stabilito i principi, le procedure e le linee guida interne nel Regolamento sulla segnalazione delle violazioni ("Whistleblowing") del 02.09.2024, che costitusice parte integrante del presente modello organizzativo.

 

2.   Il modello orgnizzativo

 

 

2.1. Redazione del modello 

 

La Cantina San Michele Coop. soc. agricola (qui di seguito la Cooperativa ) considera l´introduzione e l´applicazione del modello organizzativo ai sensi del Decrteo una misura sensata ed adeguata per sensibilizzare i propri collaboratori nonché le altre persone che siano in rapporto con essa in merito ad un comportamento corretto e trasparente e per evitare con ció la commissione dei reati previsti nel Decreto.

 

In questo senso il consiglio d´amministrazione nella proria seduta del 22.01.2018 ha deciso l´introduzione e attuazione del modello organizzativo e l´istituzione di un organo di vigilanza costituito in forma collegiale. L’attuale versione del modello organizzativo è stata adottata con delibera del consiglio di amministrazione in data 08.07.2025. 

 

Il modello viene redatto dalla cooperativa  nella lingua tedesca e nella lingua italiana. In caso di contrasto o divergenze fa fede la versione tedesca. 

 

2.2. Struttura del modello organizzativo: parte generale e speciale

 

Il modello é composto di una parte generale e di una speciale:

-        La parte generale contiene i principi fondamentali del modello, le disposizioni che riguardano l´organo di vigilanza, le sanzioni disciplinari;

-        La parte speciale definisce le varie aree di rischio nonché le norme comportamentali in merito ai vari reati previsti nel Decreto.

 

2.3. Scopo e contenuto essenziale del modello organizzativo

 

Il modello propone un sistema strutturato di processi interni e controllo che prevengano la commissione dei reati previsti nel Decreto.

 

In particolare vengono indicate le singole aree d´attivitá ed i relativi rischi in rapporto ai vari reati. Inoltre vengono stabiliti, per le singole aree, processi organizzativi e idonee misure di controllo. Viene poi introdotto un sistema disciplinare che sanziona la violazione delle prescrizioni previste nel modello. In questo modo é possibile da un lato prevenire la commissione di fatti di reato, ma anche creare la consapevolezza nei singoli, che essi, in caso di violazione del modello ed avendo esposto l´ente a sanzioni potenzialmente perniciose, potranno a loro volta essere puniti.

 

Contenuti essenziali del modello:

 

-        Attribuzione della funzione di controllo in merito al rispetto ed all´efficacia del modello all´organo di vigilanza e l´introduzione di obblighi informativi verso di esso;

-        Formulazione di principi fondamentali in merito ai processi interni

-        Introduzione di un sistema disciplinare che persegua le violazioni delle prescrizioni del modello;

-        Elenco delle singole aree di attivitá e funzionali, nel cui ambito possano concretamente venire commessi i reati previsti nel Decreto (c.d. „aree sensibili“).

 

2.4. Principi per i processi interni

 

Le procedure ed i processi interni stabiliti sono volti a prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto. Tutte le procedure interne debbono essere conformi ai principi contenuti nel presente modello.

 

L´introduzione di nuove procedure e processi interni nonché il loro adeguamento e modifica puó avvenire solo sentito l´organo di vigilanza.

 

Le procedure debbono comunque rispettare i seguenti principi:

 

-        Deve essere garantita la tracciabilitá di tutti i documenti, operazioni e processi e delle persone coinvolte anche ai fini di garantire processi decisionali trasparenti ed obiettivi;

-        Debbono essere deifniti chiaramente i compiti e gli ambiti di competenza e vanno distinte le funzioni di controllo e di direzione;

-        I documenti e gli atti che riguardano l´attivitá dell´impresa debbono essere archiviati e conservati;

-        La scelta di collaboratori interni ed esterni deve seguire criteri obiettivi e logici;

-        Deve essere chiaramente definita la competenza di spesa;

-        Il sistema di procure e autorizzazioni deve essere adeguato all´organigramma dell´impresa; in caso di modifica dell´organigramma aziendale vanno adeguate le procure ed autorizzazioni esistenti.

 

2.5. Modifica ed adeguamento del modello

 

Modifica ed adeguamento del modello organizzativo che siano rese necessarie da modifiche legislative o mutamenti nella struttura aziendale vengono decisi dal consiglio d´amministrazione su proposta dell´organo di vigilanza.

 

2.6. Diffusione del modello e formazione dei dipendenti

 

La COOPERATIVA  cura la diffusione del modello e la sua effettiva conoscenza da parte dei collaboratori e di tutte le altre persone, che siano coinvolte nell´ambito di applicazione del modello.

La relativa informazione e formazione del personale ha luogo per mezzo dell´ufficio personale in stretta collaborazione con l´organismo di vigilanza.

Sia il personale con mansioni direttive che gli altri collaboratori vengono informati per iscritto dell´introduzione del modello e in merito a modifiche ed integrazioni. Il modello orgnaizzativo viene messo a dispoizione di tutti i collabrotaori nella sala delle riunioni sociali e viene inviato a mezzo mail a tutti coloro che dispongono di un indirizzo mail aziendale.

I nuovi collaboratori, mediante apposito passo nella lettera di assunzione, sono da informare sull´applicazione del modello. 

L´ufficio personale cura l´organizzazione di eventi formativi per i collaboratori con particolare riguardo agli addetti delle c.d. aree sensibili.

Il modello organizzativo e il codice etico venogono anche pubblicati sulla pagina web della cooperativa

 

 

3. L´organo di vigilanza

 

 

3.1. Disposizioni generali

 

Come pervisto dall´art. 6, punto 1 b), del Decreto il compito di vigilare sull´efficacia ed il rispetto del modello nonché curarne l´aggiornamento è affidato ad un organo dell´impresa che disponga di competenze autonome di iniziativa e controllo.

 

L´organo esercita un´attivitá continua di vigilanza in ordine al rispetto ed all´efficacia del modello e ne cura i necessari adattamenti.

 

Per garantire la necessaria autonomia ed indipendenza dell´organo esso deve essere indipendente e distinto rispetto alla struttura complessiva dell´impresa e disporre di un´adeguata dotazione finanziaria. I suoi membri maggioritari non possono partecipare alla gestione dell´impresa.

 

I membri dell´organo debbono inoltre disporre delle necessarie conoscenze in materia. In particolare debbono essere garantite conoscenze in materia giuridica (prevalentemente in diritto penale) nonché esperienza operativa in ambito ispettivo e consulenziale.

 

3.2. Nomina e revoca dell´organo di vigilanza

 

Nomina, sostituzione e revoca dell´organo di vigilanza hanno luogo mediante delibere del consiglio d´amministrazione.

 

La nomina a membro dell´organo di vigilanza avviene a seguito della verifica dell´idoneitá in base alla qualificazione professionale ed all´onorabilitá da parte del consiglio d´amministrazione. Il chiamato deve inoltre dichiarare per iscritto che non sussistono cause di incompatibilitá con la carica. Tali possono essere:

 

-        Conflitti di interesse con l´azienda che possano limitare l´indipendenza nell´esercizio della funzione;

-        Partecipazioni dirette o indirette del chiamato all´azienda che siano idonee a garantire un´influenza determinante su di essa;

-        Avere, nel triennio anteriore alla nomina, ricoperto posizioni rilevanti in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie;

-        Condanna definitiva del chiamato, anche da parte di autoritá straniere, per i delitti previsti nel Decreto o per infrazioni alla deontologia professionale;

-        Condanna definitiva del chiamato che importi l´interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle imprese o delle persone giuridiche.

 

La revoca dei membri dell´organo ha luogo se sussista una giusta causa ed a seguito di delibera del consigli d´amministrazione. In seguito si elencano a livello meramente esemplificativo alcune cause di esclusione:

 

-        Perdita dei presupposti di professionalitá, onorabilitá ed indipendenza;

-        Sopravvenire di una causa di incompatibilitá;

-        Grave negligenza nell´esercizio della funzione;

-        Omessa o insufficiente esercizio dell´attivitá di vigilanza che risulti da una sentenza passata in giudicato, in cui l´azienda sia stata condannata per uno dei delitti enumerati dal Decreto;

-        Attribuzione al chiamato di compiti e responsabilitá aziendali che siano incompatibili con il principio di indipendenza dell´organo di vigilanza.

 

3.3. Compiti ed attribuzioni dell´organo

 

Sono attribuiti all´organo di vigilanza i seguenti compiti:

 

-        Vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel modello

-        Vigilanza sull´efficacia del modello in ordine alla prevenzione dei reati in relazione alla concreta struttura aziendale

-        Formulazione di proposte relative alla modifica ed all´adeguamento del modello in caso di modifiche legislative o di mutamento della situazione aziendale, nonché in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel modello

 

È particolare dovere dell´organo:

-        Effettuare i controlli previsti nel modello;

-        Osservare i processi aziendali di modo da poter adeguare tempestivamente l´elenco delle aree sensibili;

-        Effettuare controlli periodici delle aree sensibili e dei relativi processi ed attivitá;

-        Prendere, in collaborazione con la direzione e la gestione del personale, iniziative volte a diffondere il modello ed a favorirne la conoscenza ed il rispetto da parte del personale;

-        Raccogliere e approfondire informazioni e segnalazioni relative a condotte o a situazioni di fatto che possano comportare violazioni delle prescrizioni del modello o la commissione di reati;

-        Garantire il coordinamento – anche mediante riunioni periodiche – dei reparti dell´azienda al fine di migliorare la vigilanza su attivitá e procedure nelle varie aree sensibili;

-        Riferire periodicamente al consiglio d´amministrazione sul rispetto e l´implementazione del modello.

 

I compiti e le competenze dell´organo di vigilanza, qui enumerati in termini generali, saranno descritti piú nel dettaglio, precisati e specificati in un apposito regolamento da approntarsi ed approvarsi.

L´organo di vigilanza fa periodicamente rapporto al consiglio d´amministrazione e proponone allo stesso, almeno con frequenza annuale, una relazione della propria attivitá (controlli effettuati, eventuali adeguamenti del modello ecc.). Esso informa il consiglio su eventuali modifiche di legge nell´ambito della responsabilitá amministrativa degli enti.

È prerogativa del consiglio d´amministrazione o del comitato di controllo convocare in ogni momento l´organo di vigilanza per farsi relazionare sull´applicazione ed efficacia del modello o per ottenere informazioni su casi specifici. L´organo stesso puó in ogni momento chiedere di essere sentito.

L´organo di vigilanza é tenuto, in caso di violazione del modello da parte di uno o piú membri del comitato di controllo, ad informare immediatamente il collegio stesso nonché il consiglio d´amministrazione. Il consiglio d´amministrazione, compiute le necessarie indagini, prende le misure adeguate sentito il comitato di controllo. Lo stesso vale in caso di violazione del modello da parte di uno o piú membri del consiglio d´amministrazione.

 

3.4. Regolamento dell´organo di vigilanza

 

L´organo di vigilanza svolge le sue attivitá in completa autonomia ed indipendenza e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

Esso é un organo collegiale composto di tre membri ed é nominato con delibera del consiglio d´amministrazione. La delibera stabilisce altresí la durata dell´incarico. L´organo puó essere revocato in ogni momento ove sussista un grave motivo con delibera del consiglio d´amministrazione.

L´organo di vigilanza si dota di un regolamento che ne disciplini l´attivitá. Esso è redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3.3 e dei seguenti principi:

Le sedute dell´organo si svolgono a cadenza regolare ed almeno due volte all'anno. La convocazione da parte del presidente deve avvenire almeno cinque giorni prima della seduta. In casi di particolare urgenza la convocazione puó avere luogo anche il giorno precedente. La convocazione si considera comunque validamente effettuata qualora tutti i mebri dell´organo siano presenti.

Di ogni seduta dell´organo é redatto verbale che viene approvato dall´organo ed archiviato.

 

3.5. Obblighi informativi nei confronti dell´organo di vigilanza

 

L´organo di vigilanza deve essere informato di ogni fatto o circostanza che possa implicare la responsabilitá amministrativa della cooperativa  ai sensi del Decreto. Con ció devono essere riferiti all´organo le violazioni del modello, che possano configurare reati ai sensi del Decreto.

La segnalazione da parte dei dipendenti deve avvenire in forma scritta, anche anonima, diretta al superiore diretto oppure direttamente all´organo stesso. L´organo tratterá tutte le segnalazioni in maniera strettamente confidenziale tenendo segreta l´identitá del segnalante.

Tutte le informazioni e segnalazioni pervenute devono essere conservate e tenute in sicurezza per dieci anni garantendo l´esclusivo accesso dell´organo di vigilanza ad esse.

L´organo di vigilanza valuta le segnalazioni pervenute e puó disporre l´audizione del segnalante e dell´incolpato. Ogni archiviazione deve essere motivata per iscritto.

 

Oltre alle segnalazioni descritte l´organo di vigilanza deve ricevere le seguenti informazioni: 

-        Tutte le misure o comunicazini adottate dai pubblici uffici da cui risulti che nei confronti di collaboratori della cooperativa , ma anche contro ignoti, é in corso un´indagine giudiziaria in relazione ai reati di cui al Decreto;

-        Le domande di assistenza in giudizio di dirigenti ed altri collaboratori, contro cui sia in corso un procedimento per i fatti di cui al Decreto;

-        Rapporti e comunicazioni da parte dei responsabili di altre imprese o qualunque altro documento da cui possano risultare azioni od omissioni rilevanti in relazione al Decreto;

-        Documenti relativi a procedimenti disciplinari eventualmente pendenti e a sanzioni disciplinari irrogate  oppure all´archiviazione del procedimento.

 

L´organo di vigilanza deve inoltre essere informato sul sistema di procure ed incarichi nella cooperativa  e sui relativi cambiamenti.

 

3.6. Canale interno per le segnalazioni di violazioni - Segnalazioni all´OdV

 

La Cooperativa ha istituito un canale di segnalazione interna per la segnalazione di fatti illeciti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (whistleblowing). La gestione del canale di segnalazione è stata attribuita all'organismo di vigilanza con delibera del consiglio di amministrazione del 02.09.2024.

 

Le segnalazioni possono essere inviate a mezzo posta al seguente indirizzo: Cantina San Michele Coop. soc. agrciola, Via Circonvallazione 17-19, I - 39057 Appiano (BZ). Alla segnalazione, se non fatta in via anonima, si raccomanda di allegare una copia firmata di un documento d'identità. Si raccomanda di inserire la segnalazione e la copia della carta d'identità in due buste separate e di inserire entrambe le buste chiuse in una terza busta chiusa con indicazione "Riservata all'attenzione dell'organo di vigilanza". In questo modo, l'identità del segnalante può essere protetta.

 

L’accesso ai mezzi di communicazione di cui sopra spetta esclusivamente all´organisamo di vigilanza.

 

La segnalazione può avvenire anche in forma del tutto anonima, purché adeguatamente circostanziata.

 

È possibile richiedere in qualsiasi momento un incontro personale con l’organo di vigilanza attraverso i suddetti mezzi di comunicazione per segnalare in via orale una violazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 ossia del D.Lgs. n. 231/2001

 

Per una descrizione dettagliata dei principi, delle procedure e delle linee guida stabilite dalla cooperativa in relazione alla segnalazione di reati e/o violazioni, si rimanda al regolamento whistleblowing del 02.09.2024.

 

3.7. Verifica dell´efficacia del modello da parte dell´organo

 

L´organo di vigilanza esegue i propri controlli periodici sull´efficacia del modello secondo le modalitá da esso stabilite.

A questo scopo esso verifica tutte le informazioni e segnalazioni pervenute relative ai fatti rilevanti, verificando l´efficacia delle misure adottate. L´organo verifica inoltre la conoscenza del modello da parte dei collaboratori.

L´organo di vigilanza riferisce per iscritto al consiglio d´amministrazione sulle verifiche effettuate il quale decide in merito ad eventuali misure da adottare.

 

 

4. Sanzioni disciplinari

 

Uno dei presupposti essenziali per un´effettiva implementazione del modello é l´adozione di un sistema disciplinare e sanzionatorio da applicare in caso di violazione del modello.

In questo senso l´art. 6, comma 2, lettera e) e art. 6, comma 2-bis del Decreto prevede che i modelli organizzativi debbano introdurre un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto del modello.

L´irrogazione di sanzioni avviene a seguito del regolamento disciplinare dalla cooperativa  e in ossequio alle norme stabilite in merito ai procedimenti disciplinari (competenze, termini ecc.). L´organo deve essere coinvolto nel procedimento. L´irrogazione di sanzioni avviene indipendentemente dall´eventuale rilevanza penale della condotta.

 

Il modello organizzativo fa riferimento alle sanzioni disciplinari previste dal regolamento disciplinare. In particolare possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

L´ammonizione scritta o orale, irrogata in caso di violazioni delle prescrizioni del modello (ad es. mancato rispetto di procedure e regole di condotta).

La sospensione dal servizio senza stipendio, irrogata ove la condotta per cui é prevista la pronuncia di un´ammonizione abbia causato un anno alla cooperativa  o prodotto un´obiettiva situazione di pericolo in relazione alle disposizioni del decreto.

Il licenziamento per giusta causa (senza preavviso), pronunciato ova la condotta del dipendente abbia palesemente violato le prescrizioni del modello e si proceda nei confronti della cooperativa  per alcuno dei reati di cui al decreto.

 

In caso di violazione delle disposizioni e regole di comportamento del modello da parte dei membri del comitato di controllo o del consiglio di amministrazione è fatto obbligo all´organo di vigilanza di informare l´organo di cui la persona fa parte il quale deciderà le misure da adottarsi.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del modello da parte di partner commerciali potrà avere come conseguenza, ove ciò sia previsto dal contratto, la risoluzione del contratto stesso o l´applicazione della sanzione prevista, salvo sempre il risarcimento di ogni danno.

 

B) Parte speciale

 

1. Delitti contro la pubblica amministrazione

 

 

1.1. Norme di legge

 

Il D.lgs. 231/2001 fa riferimento tra l´altro a varie forme di corruzione, peculato e di truffa e appropriazione indebita di contributi pubblici ai danni dello Stato.

 

In seguito e per migliore comprensione si elencano alcuni tipi di enti pubblici:

-       Stato, Regioni, enti pubblici territoriali e locali e altri enti senza fine di lucro come ad esempio: 

-        Camera dei Deputati, Senato, Ministeri, Regioni, Province e comuni;

-        Procura della Repubblica, Esercito e Forze dell´ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili urbani ecc.);

-        Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, -            Autorità Garante della protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;

-        Banca d´Italia, Consob, Isvap;

-        Agenzia delle Entrate, Autorità doganale, uffici del catasto e dei libri fondiari, altre pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, camere di commercio, industria e artigianato, scuole e altri enti scolastici;

-        ACI e consimili come ASI, CNEL, CNR, CONI, CRI, ENEA, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAP, INPS, ISS, ISAE, ISTAT, IPZS e GSE;

-        Organi della Comunità Europea e pubbliche amministrazioni di altri Stati;

Vi sono anche imprese di diritto privato che sono regolate dalle norme qui trattate poiché esse svolgono una funzione di pubblico interesse, ad es.:

-        Poste Italiane S.p.A., Rai – Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato e altri enti di trasporto pubblico;

-        Enel S.p.A., AE S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A. ecc;

 

I reati possono essere commessi da pubblici ufficiali o da persone che siano incaricate dello svolgimento di un servizio pubblico. Sovente i reati possono altresì essere commessi da privati che siano in vario modo in contatto con gli enti in questione.

 

Secondo l´art. 357 c.p. è pubblico ufficiale una persona che esercita una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa. Sono considerati pubblici ufficiali altresì coloro, la cui attività sia regolata da norme di diritto pubblico e si svolga nell´ambito della pubblica amministrazione, contribuendo alla formazione e manifestazione della volontà dell´amministrazione stessa oppure svolgendo poteri autoritativi o certificativi.

 

Sono Incaricati di pubblico servizio ai sensi dell´art. 358 c.p. che a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Si definisce servizio pubblico l´attività regolata come una funzione pubblica, ma priva dei relativi poteri. 

Da entrambe le categorie vanno escluse le semplici attività materiali.

 

Per funzione pubblica s’intende l´attività in senso lato di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, consistente nel compimento di atti amministrativi e altre attività previste e regolate normativamente, ma anche, in generale, lo svolgimento di attività d’interesse pubblico.

 

Per riconoscere, se siamo in presenza di un pubblico servizio non basta quindi verificare la natura giuridica dell´attività, ma è altresì necessario analizzare la funzione svolta. L´oggetto del servizio deve comunque consistere nella cura di un interesse pubblico e nel servizio dell´interesse generale.

 

I destinatari del modello di organizzazione e gestione devono avere la massima attenzione nei rapporti con gli enti pubblici anzidetti, curando i contatti con i loro dirigenti, dipendenti e partner.

 

1.2. delitti contro la pubblica amministrazione

 

In seguito sono elencati e descritti i delitti contro la pubblica amministrazione enumerati negli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001. L´elencazione s’intende fatta con riferimento ai relativi articoli del codice penale.

 

Art. 314, comma 1 c.p. – Peculato

Fattispecie: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

 

Art. 314-bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fattispecie: Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

            La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

 

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Fattispecie: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

 

Art. 316-bis c.p. – Malversazione di ergoazioni pubbliche

Fattispecie: contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, dello Stato o della Comunità Europea non sono destinati, anche in parte, allo scopo per cui erano stati erogati.

 

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Fattispecie: ottenimento illegittimo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, altri enti pubblici o dall´Unione Europea presentando o utilizzando atti o dichiarazioni falsi o omettendo informazioni dovute.

 

Art. 317 c.p. - Concussione.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringono qualcuno a dare o procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità.

 

Art. 318 c.p. – Corruzione per l´esercizio della funzione.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ottiene o si fa promettere illegittimamente per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altre utilità al fine di esercitare una funzione legata al suo ufficio.

 

Art. 319 c.p. – Corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d´ufficio.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ottiene o si fa promettere illegittimamente per sé o per altri, anche in seguito, denaro o altre utilità al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

 

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari.

Fattispecie: delitto di corruzione commesso da una delle parti nell´ambito di un procedimento giudiziario nei confronti del giudice, del cancelliere o di un altro pubblico ufficiale.

 

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Fattispecie: Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusando del suo ufficio induce taluno a promettere o procurare illegittimamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Sono altresì puniti coloro che hanno dato o promesso i vantaggi illegittimi. 

 

 

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.

Fattispecie: è simile alla corruzione finalizzata al compimento o all´omissione di un atto d´ufficio solo che nel caso specifico il pubblico ufficiale rifiuta i vantaggi promessi.

 

Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Fattispecie: Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

 

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Fattispecie: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

 

            Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

 

            La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economica.

 

            La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

 

            La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

 

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Fattispecie: Chiunque commette frode nell´eseceuzione dei contratti di fornitura o nell´adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell´articolo 355 c.p.

 

Art. 640, comma II, n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o della comunità europea.

Fattispecie: Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5);

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).

 

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Fattispecie: se il fatto di cui all’articolo 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea.

 

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

Fattispecie: alterando un sistema informatico o di telecomunicazione, oppure anche intervenendo sui dati in esso contenuti, si ottiene un vantaggio illecito ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.

 

Art. 2 Legge del 23.12.1986, n. 898- Frode ai danni del fondo europea agricolo

 

Fattispecie: La norma punisce, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640 bis c p chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. La pena è aumentata quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100 000 Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

 

1.3. Aree di rischio

 

Le principali aree di rischio nell´ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, considerando i rapporti della cooperativa  con enti pubblici o pubblici ufficiali, sono le seguenti:

 

• conclusione ed esecuzione di contratti con enti pubblici cui si accede a mezzo di trattativa (assegnazione diretta o trattativa privata) o mediante procedura di appalto;

• Stesura e presentazione di atti e dichiarazioni alle amministrazioni pubbliche che certifichino la sussistenza di condizioni per la partecipazione ad appalti e concorsi, l´ottenimento di autorizzazioni, concessioni permessi e consimili;

• Rapporti con organismi ed enti di vigilanza;

• operazioni nell´ambito di concorsi pubblici, regolati da norme di diritto pubblico, che richiedano l´ammissione da parte di enti pubblici, o regolate in base ad accordi contrattuali con essi;

• rapporti con enti pubblici per l´ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, disposizioni e certificazioni destinati ad uso interno della cooperativa ;

• Procedimenti giudiziari in materia civile, penale e amministrativa;

• altri rapporti con l´autorità giudiziaria;

• gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e fideiussioni, rilasciate da enti pubblici;

• gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficienza, sponsoring e consimili;

• installazione, mantenimento, aggiornamento e utilizzo di software di pubbliche amministrazioni o fornito da terzi per conto di queste;

• gestione di registri ed elenchi o di altri dati ricevuti da pubbliche amministrazioni;

• rapporti con enti pubblici in relazione a sicurezza e igiene sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/08);

• Assunzione di personale appartenente a categorie protette e la cui assunzione comporti benefici;

• rapporti con enti di previdenza e assistenza pubblici in relazione ai propri dipendenti;

• Rapporti con le forze dell´ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia comunale);

 

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune. 

 

1.4. Destinatari

 

I delitti elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, quadri direttivi e collaboratori della COOPERATIVA in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni e partner commerciali.

 

1.5. Norme di comportamento

 

Tutti i collaboratori della cooperativa  sono tenuti a:

-       Rispettare rigorosamente ogni legge, regolamento e norma di diritto che riguardi l´attività dell´impresa;

-       Improntare i rapporti con l´amministrazione pubblica e le attività che riguardino pubblici servizi a criteri di sana e prudente gestione nonché alla massima correttezza;

-       Ogni rapporto con la pubblica amministrazione deve essere improntato e mantenuto secondo criteri di trasparenza e correttezza. Va comunque considerata l´imparzialità della pubblica amministrazione.

 

Ai destinatari di queste regole di condotta è espressamente vietato:

-       Commettere i reati sopra elencati (Artt. 24 und 25 del decreto)

-       Tenere comportamenti che non rappresentino violazioni di diritto, ma possano possibilmente portare alla commissione di reati.

 

In particolare è vietato:

-       Corrompere un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

-       Distribuire regalíe al di fuori dei limiti stabiliti dall´impresa, cioè doni che superino la misura normale o le regole di cortesia, per ottenere un trattamento di favore da parte della pubblica amministrazione nelle sue attività. In particolare è vietato ogni tipo di dono a pubblici ufficiali italiani o stranieri o ai loro famigliari, poiché ciò potrebbe limitare la libertà o indipendenza delle loro determinazioni, comportando un vantaggio per l´impresa. I doni leciti si distinguono per esiguità di valore e devono rappresentare la cooperativa . Tutti i doni elargiti – eccetto quelli di valore inferiore a € 100,00 – devono essere opportunamente documentati, di modo da poter essere verificati dall´organo di vigilanza;

-       Ogni altro vantaggio (ad es. la promessa di un´assunzione diretta o di prossimi congiunti che comporti le medesime conseguenze di cui al punto precedente;

-       L´esecuzione di prestazioni vantaggiose nei confronti di partner, che non siano conformi ai rapporti commerciali dell´impresa e priva di motivazione espressa;

-       Offrire a collaboratori esterni remunerazioni eccessive che non siano in rapporto con le prestazioni eseguite e le consuetudini dell´ambito commerciale di attività;

-       Ricevere o richiedere donazioni o altri vantaggi nell´ambito del compimento di atti d´ufficio o di espletamento di servizi pubblici, che superino l´ordinaria prassi commerciale o le regole di cortesia.

 

In particolare inoltre:

-       La COOPERATIVA    non deve assumere, compiere o proseguire attività di alcun genere con imprese o persone se queste non rispettano la legge o non sono conformi alle direttive dell´impresa;

-       Per ogni attività di rischio deve essere redatto un idoneo verbale che descriva le caratteristiche dell´attività e i processi decisionali, le autorizzazioni rilasciate e i controlli effettuati;

-       Gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e la retribuzione accordata devono essere definiti contrattualmente;

-       Nessuna forma di retribuzione potrà avvenire in contanti o in natura se non per motivi eccezionali e necessità documentata (nel qual caso, a parte importi minimi, l´organismo di controllo deve essere notiziato);

-       Le dichiarazioni rivolte ad enti pubblici finalizzate all´ottenimento di sovvenzioni, finanziamenti o contributi possono contenere solo informazioni veritiere. Le contabili devono essere depositate all´atto dell´ottenimento dell´importo richiesto;

-       Coloro che rivestono una funzione di controllo o vigilanza sui pagamenti in uscita o entrata devono applicare particolare prudenza nell´adempimento dei loro compiti e segnalare eventuali irregolarità all´organo di vigilanza.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

2. Reati societari

 

 

2.1. Norme di legge

 

I reati societari qui illustrati sono elencati all´art. 25-ter del D.lgs. 231/2001.:

 

Art. 2621, 2621 bis, 2622 nonché 2623 c.c. – False comunicazioni sociali nonché false comunicazioni in prospetto.

Il reato consiste nell´inserire informazioni nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previsti dalla legge e destinati ai soci o al pubblico, che descrivano la situazione economica o finanziaria della società in modo non veritiero con l´intento di trarre in inganno i soci o il pubblico e siano concretamente idonee ad arrecare danno a terzi.

La pena è aggravata qualora si tratti di societá quotate in borsa, cui sono equiparate le societá che svolgono attivitá di vendita o scambio di titoli o che svolgono raccolta del pubblico risparmio sui mercati regolamentati nazionali o esteri.

Qualora le dichiarazioni fraudolente fossero contenute in un prospetto con cui siano date indicazioni di investimento al pubblico il fatto è punito autonomamente se i destinatari hanno subito un danno concreto.

 

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

Il reato consiste nell´impedire o comunque ostacolare un controllo previsto dalla legge oppure eseguito, a norma di legge, dai soci, dagli organi della società o da una società di revisione. Esso si compie trattenendo documenti o in altro modo utile a realizzarlo.

 

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione di conferimenti

Il reato consiste nella restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci o nella loro liberazione dall´obbligo di effettuarli. Fanno eccezione i casi di riduzione obbligatoria del capitale previsti dalla legge.

 

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Il reato consiste nella ripartizione di utili e acconti sugli utili, che non siano stati realmente conseguiti, o di riserve escluse dalla restituzione e la cui restituzione sia comunque vietata dalla legge.

 

Art. 2628 ZGB – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato consiste nell´acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali della società stessa o di una società controllata qualora ne risulti una lesione dell´integrità del capitale sociale o delle riserve.

 

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Il reato consiste nella riduzione del capitale, in fusioni o scissioni sociali contrarie alle norme preposte alla tutela dei creditori sociali e in danno a essi.

 

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d´interessi

Il reato consiste nella violazione dell´obbligo di comunicazione e trasparenza di cui all´art.

2391, comma I, c.c., da parte degli amministratori ma solo qualora ne sia derivato und danno alla società o ai terzi.

 

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Il reato, da attribuirsi agli amministratori e soci, si realizza in tre modi: formazione e aumento illeciti del capitale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore al valore del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; rilevante sopravvalutazione dei conferimenti in beni o in natura, dei crediti o del patrimonio della società.

 

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Si tratta di un reato proprio dei liquidatori, che danneggiano la società distribuendo i beni della stessa ai soci prima di avere soddisfatto i creditori.

 

Art. 2635 e 2635 bis c.c. – Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati

I potenziali autori sono gli amministratori, i direttori generali, i quadri direttivi, gli addetti alla redazione delle scritture contabili, i sindaci e i liquidatori, nonché i loro collaboratori, dunque tutti gli organi direttivi dell´impresa. Il reato sussiste nei casi in cui le persone anzidette ricevano o si vedano anche solo offrire o promettere denaro o altre utilitá al fine di violare i loro doveri di servizio ed i loro obblighi di lealtá e fedeltá.

Anche la richiesta o pretesa diretta o indiretta di denaro o utilitá da parte di queste persone costituisce reato. Il reato sussiste inoltre anche ove ci si avvalga dell´attivitá di un terzo e anche ove non vi sia un danno per l´impresa.

Anche coloro che danno, offrono o promettono denaro e utilità come sopra sono puniti. 

 

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull´assemblea

La presa d´influenza deve avvenire mediante atti simulati o fraudolenti e influenzare la formazione delle maggioranze assembleari al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

 

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Il reato consiste nella diffusione di notizie false o nell´esecuzione di operazioni simulate o nel compimento di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati e non, ovvero diminuire sensibilmente la fiducia del pubblico nella sicurezza del patrimonio delle banche o dei gruppi bancari.

 

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all´esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della società o di altri enti soggetti per legge alla vigilanza di autorità pubbliche, che nelle comunicazioni a queste autorità, allo scopo di ostacolarne le funzioni di vigilanza, espongono fatti falsi o tacciono informazioni che avrebbero dovuto comunicare.

 

Art. 173-bis D.lgs. 58/1998 – Falso in prospetto.

La norma punisce colui che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari. 

 

2.2. Aree di rischio

 

Gli ambiti che sono da considerarsi a rischio in relazione ai reati societari sono:

• La redazione dei bilanci e la trasmissione dei relativi dati contabili da parte delle varie aree dell´impresa per la stesura degli stessi;

• Rapporti con società di revisione;

• Rapporti con organi societari ed i soci nell´ambito delle loro competenze di controllo. Stesura, attualizzazione e archiviazione di documenti soggetti a controllo;

• Attività in ambito delle delibere dell´organo amministrativo in ambito economico e finanziario;

• Attività in relazione alla convocazione e alle delibere dell´assemblea dei soci;

• Stesura di atti e documenti destinati agli organi societari;

• Comunicazione del conflitto d´interesse ai sensi dell´art. 2391, comma I, c.c.;

• Liquidazione della società.

• Stipula ed esecuzione di contratti con enti privati di ogni genere (ad es. contratti d´acquisto, servizi, forniture ecc.);

• Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e fideiussioni, richieste e fornite da enti privati;

• Gestione di donazioni, spese di rappresentanza, beneficienza, sponsoring e altro;

• Rapporti con società collegate o concorrenti finalizzate alla conclusione o alla stipula di contratti nonché, in generale, alla definizione della politica commerciale e aziendale dell´impresa in tal senso.

 

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

 

2.3. Destinatari

 

I reati societari elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, quadri direttivi e collaboratori della COOPERATIVA    in relazione alle varie aree di rischio, nonché a dirigenti e collaboratori dei settori del controlling, del risk – management e della sorveglianza. 

 

Per quanto concerne gli amministratori la legge equipara gli amministratori di fatto a quelli nominati formalmente. Ai sensi dell´art. 2393 c.c. gli amministratori rispondono solidalmente (sia gli amministratori di fatto che quelli nominati formalmente).

 

2.4. Norme di comportamento

 

Si descrivono in seguito le condotte tenute dall´impresa per impedire la commissione dei reati previsti nel decreto. Sono previsti espliciti divieti in capo ai destinatari:

-       Tenere comportamenti e/o coadiuvare o tollerare comportamenti che possano essere interpretati come reati ai sensi dell´art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;

-       Creare le condizioni perché i predetti reati si verifichino.

 

É espresso dovere dei destinatari:

-       Tenere un comportamento corretto e trasparente nel rispetto della legge e dei regolamenti interni nel predisporre il bilancio annuale, i bilanci intermedi e le comunicazioni sociali in maniera assolutamente veritiera. I soci e i terzi debbono ottenere una visione corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell´impresa;

-       Rispettare le norme poste a tutela del capitale sociale e i processi interni redatti sulla loro stregua, al fine di non ledere e salvaguardare le garanzie dei creditori;

-       Garantire la correttezza dei processi aziendali per effettuare ogni forma di controllo interno previsto dalla legge e poter mettere in pratica la libera volontà dell´assemblea dei soci;

-       Fare ogni comunicazione prevista dalla legge o dall´organismo di vigilanza immediatamente, in maniera veritiera e in buona fede al fine di consentire all´organo di vigilanza l´adempimento dei suoi compiti;

-       Fare ogni comunicazione destinata al pubblico in maniera veritiera e in buona fede senza influenzare intenzionalmente le condizioni economiche della società o di terzi;

-       L´attività commerciale della cooperativa  nonché i suoi rapporti con imprese collegate o concorrenti devono essere improntati, in particolar modo in relazione alla conclusione e all´esecuzione dei contratti, alla massima trasparenza, evitando ogni possibile interesse personale.

 

In relazione alle condotte sopra descritte è fatto espresso divieto:

-       Di fornire, nell´elaborazione e stesura dei bilanci, del budget, delle relazioni o altre comunicazioni sociali, indicazioni false, lacunose o non veritiere sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della cooperativa ;

-       Di omettere comunicazioni afferenti dati e informazioni prescritte dalla legge, relative alla condizione economica, finanziaria e patrimoniale dell´impresa;

-       Di restituire conferimenti ai soci o di liberare gli stessi dall´obbligo di effettuarli fuori dalle ipotesi di legge;

-       Di ripartire utili o acconti sugli utili che non siano ancora stati effettivamente ottenuti o che per legge debbano essere attribuiti a riserva;

-       Di effettuare riduzioni di capitale, fusioni e scissioni dell´azienda in violazione delle norme di legge a tutela dei soci;

-       Di fare commercio, al di fuori delle ipotesi di legge, con azioni o quote dell´impresa;

-       Di attribuire, in caso di liquidazione dell´azienda, beni della stessa ai soci e distribuirli tra essi prima di avere soddisfatto tutti gli obblighi verso i creditori;

-       Di tenere comportamenti che, occultando documenti o altri mezzi fraudolenti, impediscano l´attività di controllo del collegio sindacale;

-       Di influenzare le delibere dell´assemblea con intenti fraudolenti o attività simulate con lo scopo di limitare l´attività regolare dell´assemblea;

-       Di farsi guidare dall´interesse personale a svantaggio della società in qualsiasi attività di servizio e in particolare nella stipula di contratti o nella loro esecuzione.

-       Di ricevere, offrire o dare denaro o utilitá di altra natura ove si superino le regole della comune prassi commerciale o di cortesia. Chi elargisce denaro o vantaggi di altra natura che superino questi limiti o comunque il limite di valore di € 100,00 è tenuto, anche secondo le regole di condotta stabilite, ad opportunamente documentare tali elargizioni.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

3. Delitti in relazione ad abusi di mercato.

 

 

3.1. Norme di legge

 

Il terzo capitolo della parte speciale è dedicato, secondo l´art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001 ai Delitti in relazione ad abusi di mercato:

 

Art. 184 D.lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate.

I fatti di reato penalmente rilevanti possono essere commessi da due gruppi di soggetti: 

- persone che siano in possesso di informazioni privilegiate in qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio;

- Persone, che siano in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o esecuzione di attività delittuose;

Il reato può manifestarsi con la vendita, l´acquisto o l´esecuzione di altre operazioni con prodotti finanziari oppure nell´istigazione di altri all´esecuzione di queste operazioni; semplice comunicazione di informazioni a terzi.

 

Art. 185 D.lgs. 58/1998 - Manipolazione del Mercato.

Il reato si manifesta nella diffusione di notizie false o nell´esecuzione di operazioni simulate o altri abusi idonei a produrre una sensibile alterazione dei prezzi di prodotti finanziari.

 

Vi sono anche due fattispecie più levi di abuso di mercato, che sono qualificate come contravvenzioni e quindi non dovrebbero rientrare nelle previsioni del D.lgs. 231/2001:

Art. 187-bis D.lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate (contravvenzione).

Art. 187-ter D.lgs. 58/1998 - Manipolazione del Mercato (contravvenzione).

 

3.2. Aree di rischio

 

La prevalente attività della COOPERATIVA   è in sé idonea a limitare il rischio di commissione di reati come quelli descritti, giacché essa non commercia con prodotti finanziari in via primaria. Va tuttavia evidenziato che la cooperativa , in virtù della sua attività, può venire in possesso di informazioni la cui divulgazione illecita potrebbe avere effetto sulla quotazione di borsa ed in generale sul valore di azioni e quote sociali.

Vanno evidenziate le seguenti aree di rischio:

• acquisto, vendita ed ogni altra operazione sul mercato finanziario che avvenga approfittando di informazioni privilegiate (insider trading);

• comunicazione di informazioni privilegiate a terzi al di là dell´attività professionale;

• Trattamento di informazioni privilegiate ed istigazione di terzi ad eseguire operazioni sospette sulla base di esse.

• Comunicazioni ai media (ad es. stampa, internet, radio e televisione ecc.),

• Informazioni al mercato e rapporti con analisti e società di rating;

• Operazioni con prodotti finanziari;

 

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

 

3.3. Destinatari

 

I delitti elencati nel presente capitolo si riferiscono ad amministratori, quadri direttivi e collaboratori della COOPERATIVA   in relazione alle varie aree di rischio, nonché ai collaboratori esterni che trattino informazioni privilegiate. 

 

3.4. Norme di comportamento

 

Si descrivono in seguito le condotte descritte dall´impresa per impedire la commissione di abusi di mercato. È dovere dei destinatari:

-       Rispettare rigorosamente ogni norma volta a prevenire l´abuso di mercato;

-       Attenersi scrupolosamente alle procedure interne ed alle regole generali di condotta dell´azienda.

 

Vanno inoltre osservate le seguenti norme di principio:

-       L´azienda considera la protezione delle informazioni privilegiate, di cui essa sia in possesso, un dovere inderogabile e fondamentale; 

-       Di conseguenza l´azienda stabilisce direttive che, aderenti alle peculiarità dell´attività esercitata, all´esperienza ed alla tecnica, tutelino queste informazioni.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

4. Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

 

 

4.1. Norme di legge

 

Il quarto capitolo è dedicato ai sensi dell´art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 ai Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.:

 

Omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell´igiene e della salute sul lavoro

-       Art. 589 c.p.             Omicidio colposo

 

      Fattispecie

Il fatto di cagionare la morte di una persona in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell´igiene e della salute sul lavoro è punito dall´art. 589 c.p.

 

Lesioni colpose

-       Art. 590 c.p.             Lesioni colpose

 

      Fattispecie

Il fatto di provocare ad una persona lesioni colpose, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell´igiene e della salute sul lavoro, è definito dall´art. 590 c.p... come reato.

 

4.2. Aree di rischio

 

Le aree di rischio in relazione ai Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono descritti ed evidenziati nell'analisi del rischio azienalde e nelle singole valutazioni dei rischi predisposte da Systent GmbH – Merano.

 

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

 

4.3. Destinatari

 

Il presente capitolo (Delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) si riferisce alle condotte tenute da coloro che secondo le norme sulla sicurezza sul lavoro sono dichiarate responsabili: il datore di lavoro, il direttore generale, i dirigenti, il preposto alla sicurezza sul lavoro, il lavoratore ed il rappresentante legale della COOPERATIVA , detti „destinatari“.

 

4.4. Norme di comportamento

 

In questo capitolo si descrivono condotte descritte dall´impresa per impedire la commissione di delitti in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. È dovere dei destinatari:

-       Rispettare rigorosamente ogni norma preposta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

-       Attenersi scrupolosamente alle procedure interne ed alle regole di principio.

 

Sono definite le seguenti regole di principio:

-       L´azienda considera la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché l´impiego lecito, dignitoso e socialmente responsabile della forza lavoro un dovere basilare ed imprescindibile;

-       La cooperativa  di conseguenza stabilisce delle direttive che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori, in aderenza alle peculiarità dei singoli incarichi, all´esperienza ed all´evoluzione tecnica;

-       L´azienda impronta la sua organizzazione alle seguenti regole e principi:

-        L´esclusione dei rischi;

-        La valutazione dei rischi inevitabili;

-        Combattere i rischi fin dal loro manifestarsi;

-        Adeguare il lavoro delle persone, in particolare l´allocazione delle risorse umane, la distribuzione delle mansioni, l´equipaggiamento ed i metodi produttivi, in modo da evitare lavorazioni monotone e ripetitive e evitando con ciò i danni derivanti;

-        Considerare il grado d´evoluzione tecnologica;

-        Sostituire macchinari pericolosi con macchinari sicuri;

-        Definire le misure preventive in modo da contemperare le ripercussioni della tecnica, dell´organizzazione del lavoro, delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e le ripercussioni ambientali sul lavoro stesso;

-        Dare priorità alla tutela della salute;

-        Impartire istruzioni adeguate ai lavoratori;

-       I principi sono applicati dall´azienda allo scopo di garantire misure protettive adeguate per la salute e la sicurezza dei lavoratori, inclusa la prevenzione dei rischi professionali nonché formativo ed informativo, nonché per garantire i mezzi organizzativi necessari;

-       La ricerca di vantaggi per l´azienda in violazione delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro non sarà in alcun modo tollerata.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

 

 

5.1. Norme di legge

 

Il presente capitolo è dedicato ai sensi dell´art. Art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 delitti informatici e trattamento illecito di dati sulla stregua delle seguenti norme del codice penale:

 

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici

L´articolo punisce la falsificazione di un documento informatico pubblico o privato. E ‘da considerarsi documento ogni supporto informatico che rechi dati, informazioni o programmi rilevanti ai fini probatori.

 

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (ad es. attacco di Hackers) ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti 

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio

 

Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

 

Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico o informatico.

È punita la diffusione, comunicazione e consegna di programmi o altri dispositivi informatici adatti e destinati a danneggiare o interrompere sistemi informatici o comunque a minarne il funzionamento (ad es. Virus, troiani, logical bombs ecc.).

 

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1)in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2)in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema

 

Art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

 

Art. 629, comma 3 c.p. – Estorsione

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

 

Art. 635-bis c.p.  – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

 

Art. 635-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni 3:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni 5.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

 

Art. 635-quater1. c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

 

Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

 

Art. 1 comma 11 del DL n. 105 del 21 settembre 2019 convertito con Legge di conversione n. 133 del 18 November 2019 – Sicurezza cibernetica

La norma sanziona colui che allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti previsti dal D.L. n. 105/2019 (censimento reti, sistemi informativi e servizi informatici e affidamento forniture di beni e di servizi ICT e relativi test) o delle attività ispettive e di vigilanza, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti e dei sistemi informativi e dei servizi informatici, o ai fini delle comunicazioni richieste, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

 

5.2. Aree di rischio

 

I settori inquadrati specificamente quali aree di rischio dalla COOPERATIVA possono essere riassunti complessivamente come segue:

• falsificazione di un documento informatico pubblico o privato;

• accesso non autorizzato ad un sistema informatico o accesso abusivo allo stesso anche da parte di una persona che fa parte dell´azienda;

• appropriazione abusiva di codici d´accesso, password o altri strumenti d´accesso a sistemi elettronici o telematici, copiatura di essi e loro diffusione;

• abusiva diffusione, comunicazione e consegna di programmi o altri dispositivi informatici adatti e destinati a danneggiare o interrompere sistemi informatici o comunque a minarne il funzionamento (ad es. Virus, troiani, logical bombs ecc.);

• intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche e loro diffusione verso l´esterno;

• applicazioni di dispositivi idonei ad intercettare comunicazioni in sistemi informatici o delle telecomunicazioni;

• Distruzione, cancellazione, alterazione di informazioni, dati o programmi di terzi senza il loro consenso;

• Fatti idonei a distruggere, disturbare, cancellare o alterare dati o programmi appartenenti allo Stato o altri enti pubblici o che siano comunque di pubblica utilità.

 

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

 

5.3. Destinatari

 

Il presente capitolo (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) si riferisce ai comportamenti tenuti da parte di tutti gli utenti dei sistemi informatici dell´azienda, cioè tutti gli utilizzatori di hard o software.

 

5.4. Norme di comportamento

 

Il presente numero 5.4, che definisce la linea che l´azienda deve tenere per impedire la commissione di reati nel settore informatico, prevede i seguenti doveri per i destinatari:

-        Rispettare rigorosamente le leggi e le regole interne poste a tutela dell´informatica;

-        Proteggere dati, programmi ed informazioni dall´accesso da parte di collaboratori non autorizzati o terzi;

-        Accesso abusivo a sistemi, programmi e dati di terzi da parte di collaboratori della cooperativa  … o terzi non autorizzati.

 

È fatto espresso divieto ai destinatari:

-       Di utilizzare i sistemi informatici aziendali per scopi illegali, che possano danneggiare l´azienda, i suoi collaboratori, fornitori, clienti e terzi, compreso lo Stato e gli altri enti pubblici;

-       Intercettare comunicazioni ed informazioni di terzi;

-       Utilizzare il sistema informatico e di telecomunicazione aziendale per diffondere programmi (virus, spam ecc.) che possano danneggiare o interrompere i sistemi informatici altrui;

-       Utilizzare, comunicare o diffondere informazioni e dati acquisiti o elaborati senza l´espressa autorizzazione del proprio dirigente e/o comunque di persona dotata in ambito di competenza decisoria.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

6. Delitti transnazionali, associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso

 

 

6.1. Norme di legge

Il presente capitolo è dedicato, ai sensi degli artt. 24-ter e 25-quater del D.lgs. 231/2001 ai delitti transnazionali, all´associazione per delinquere ed all´associazione per delinquere di stampo mafioso, come descritti nei seguenti articoli del codice penale:

 

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

Il reato si compie quando tre o più persone si associano al fine di compiere reati; anche il fatto di semplicemente favoreggiare l´associazione è punito come, ovviamente, il fatto di costituirla, organizzarla e parteciparvi.

 

Art. 416-bis c.p. – Associazione per delinquere di stampo mafioso

L´associazione è di stampo mafioso quando essa abbia i connotati di cui all´art. 416 c.p. ed i suoi membri si avvalgano della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, che ne deriva per commettere reati o per assumere il controllo diretto o indiretto su imprese economiche, appalti pubblici o concessioni o per realizzare profitti illegittimi per sé o per altri o impedire, ostacolare o influenzare l´esercizio del diritto elettorale.

 

Art. 86 D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri

Il reato punisce l´associazione per delinquere, costituita ai sensi dell´art. 416 bis c.p., finalizzata ad introdurre illegittimamente tabacchi esteri nel territorio dello Stato.

 

Art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309 – Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

Il reato punisce l´associazione per delinquere, costituita ai sensi dell´art. 416 bis c.p., finalizzata al traffico illegale di sostanze psicotrope e stupefacenti.

 

Art. 12 D.lgs. 25.07.1998, n. 286 - Disposizioni contro l´immigrazione clandestina

Il reato punisce l´associazione per delinquere, costituita ai sensi dell´art. 416 bis c.p., finalizzata all´introduzione illegittima di cittadini stranieri nel territorio dello Stato o al favoreggiamento di essa.

 

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale

Il reato consiste nell´aiuto prestato nell´elusione delle indagini dell´autorità o nella sottrazione alla cattura del colpevole di und delitto punito con la reclusione.

 

Un delitto transnazionale sussiste, qualora vi sia un´associazione per delinquere finalizzata a commetterlo, qualora inoltre: 

a) sia commesso in uno o più stati, oppure,

b) pur commesso in un solo Stato, una parte rilevante della pianificazione, preparazione, direzione o controllo del reato abbia luogo in un altro Stato, oppure,

c) in un solo Stato ma da un´associazione criminale che sia attiva in più Stati, oppure,

d) sia commesso in uno Stato ma manifesti i suoi effetti in un altro.

 

6.2. Aree di rischio

 

Le aree di rischio identificate dalla COOPERATIVA    sono le seguenti:

• autorizzazione ed esecuzione d’investimenti, pagamenti o comunque operazioni finanziarie relative ad attività transnazionali;

• acquisto e vendita nonché trasporto di merci;

• transazioni finanziarie e garanzie prestate in ambito di operazioni transnazionali;

• rapporti con amministratori e collaboratori coinvolti in procedimenti giudiziari;

• scelta e assunzione del personale;

 

6.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla COOPERATIVA   , nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa , tutti detti „destinatari“.

 

6.4. Norme di comportamento

 

È comunque previsto il dovere dei destinatari di:

-       Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia di circolazione e spesa di denaro;

-       Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia finanziaria ed operativa;

-       Verificare attentamente la clientela, gli affari dell´azienda e comunque tutti i processi operativi secondo le direttive interne.

 

È inoltre espresso dovere dei destinatari:

-       Attenersi rigorosamente a leggi e direttive, in particolare i regolamenti che limitino i pagamenti in contanti, ed impedire che il sistema finanziario della cooperativa  … sia abusivamente destinato a supportare associazioni criminali o attività criminali transnazionali;

-       Prestare particolare attenzione in caso di trasporto e confezionamento di merci;

-       Conoscere i propri clienti e partner commerciali di modo da proteggere il sistema finanziario della cooperativa  da rischi di riciclaggio di denaro.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicato la regola più restrittiva.

 

7. Delitti di riciclaggio di denaro, autoriciclaggio, ricettazione ed utilizzo di denaro di provenienza illecita.

 

 

7.1. Norme di legge

 

Il presente capitolo si riferisce ai delitti enumerati dall´art. 25-octies D.lgs. 231/2001:

 

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Il reato riguarda colui che, al fine di assicurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un delitto o da una contravvenzione o comunque s´intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

 

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Il reato punisce colui che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione ovvero compie in relazione a loro altre operazioni in modo da ostacolare l´identificazione della loro provenienza.

 

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reato colpisce, fuori dai casi visti sopra l´impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o utilità provenienti da delitto o da contravvenzione.

 

Art. 648 – ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

È punito l´autore di un delitto o di una contravvenzione che impieghi, sostituisca, trasmetta o immetta in attivitá finanziarie, economiche, imprenditoriali o speculative i proventi del reato stesso, che siano denaro, altri beni o comunque utilitá, impiegando artifizi e raggiri per occultare la provenienza di detti proventi.

L´impiego e utilizzo di detti beni esclusivamente in ambito privato, ad esempio per spese personali, non è punibile.

Il delitto è aggravato se commesso in ambito bancario o finanziario o se comunque è in relazione ad attivitá della criminalitá organizzata.

 

 

7.2. Aree di rischio

 

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in materia di ricettazione e riciclaggio sono le seguenti:

• acquisto, detenzione e trasferimento di denaro o beni di provenienza illecita o intermediazione in tal senso (ricettazione);

• sostituzione e trasferimento di denaro o altri beni derivanti da attività criminosa (riciclaggio);

• utilizzo in ambito economico – finanziario di denaro o altri beni di provenienza illecita;

•  redazione dei bilanci e comunque di documenti riguardanti la situazione economica e patrimoniale della societá;

•  Ambito delle dichiarazioni fiscali e tributarie, nonché in generale dichiarazioni e denunce alle autoritá fiscali e tributarie;

 

 

Le attività aziendali da considerarsi particolarmente a rischio in questo senso sono le seguenti:

• acquisto o vendita di beni di qualunque genere;

• operazioni finanziarie di qualunque genere;

• investimenti di qualunque genere;

• Sponsoring;

• finanziamenti di qualunque genere;

• Calcolo e versamento delle imposte dovute.

 

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

 

7.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla COOPERATIVA   , nonché ai collaboratori esterni, partners commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa , tutti detti „destinatari“.

 

7.4. Norme di comportamento

 

La COOPERATIVA    ha rilasciato in materia di lotta al riciclaggio di denaro direttive ed istruzioni specifiche che sono qui recepite come parte integrante del presente modello e che si intendono qui richiamate.

È comunque previsto il dovere dei destinatari di:

-       Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia di circolazione e spesa di denaro;

-       Attenersi rigorosamente a leggi e direttive in materia finanziaria ed operativa;

 

 

È inoltre espresso dovere dei destinatari:

-       Attenersi rigorosamente a leggi e direttive, in particolare i regolamenti che limitino i pagamenti in contanti, ed impedire che il sistema finanziario della COOPERATIVA    sia abusivamente destinato a supportare delitti di riciclaggio;

-       Conoscere i propri clienti e partner commerciali di modo da proteggere il sistema finanziario della cooperativa  da rischi di riciclaggio di denaro.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

8. Delitti di falsificazione di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo nonché contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

 

 

8.1. Norme di legge

 

Il presente capitolo si riferisce al delitto di falsificazione di monete, di carte di pubblico credito e in valori di bollo giusta il disposto dell´art. 25-bis del D.lgs. 231/2001.

 

8.1.1. Falsificazione di monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo

 

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Il reato si manifesta nella falsificazione o alterazione intenzionale, nell´importazione, spendita o detenzione di denaro falsificato o alterato, allo scopo di metterlo in circolazione e previo accordo con il falsario.

 

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

Il reato si manifesta nell´alterazione o falsificazione di denaro materialmente commessi come sopra.

 

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Il reato punisce l´importazione, l´acquisto e la detenzione di monete false senza che vi sia accordo con il falsario.

 

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Il reato punisce la spendita e messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

 

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Il delitto si manifesta in condotte analoghe a quelle previste dagli artt. 453, 455, 457 c.p., ma ha ad oggetto valori di bollo.

 

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo

Sono puniti tanto la fabbricazione quanto la detenzione della filigrana falsa in oggetto.

 

Art. 461 c.p., - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori o di carta filigranata.

Il reato punisce la fabbricazione, l´acquisto, la detenzione e la vendita di filigrane ed altri strumenti utili a commettere falsi monetari.

 

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Il reato punisce il semplice utilizzo di valori di bollo  contraffatti o alterati.

 

8.2. Aree di rischio

 

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa  in materia di ricettazione e riciclaggio sono le seguenti:

  • In ambito bancario messa in circolazione di valori contraffatti;
  • Operazioni con clienti non sufficientemente identificati e comunque rischi in ambito di circolazione di denaro contante;
  • Rischi nei servizi di cassa.

 

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

 

8.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa , tutti detti „destinatari“.

 

8.4. Norme di comportamento

 

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della cooperativa debbono rigorosamente attenersi alle norme ed ai regolamenti vigenti in tema di circolazione e spendita di denaro.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

8.5. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

 

8.5.1. Norme di legge

 

Art. 473 c.p. – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni

Il reato punisce chi contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. 

Sono protetti altresì brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri. Anche qui è punito il semplice uso oltre alla contraffazione o alterazione.

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d´autore, di marchio e brevetto, quindi della proprietà commerciale ed intellettuale.

 

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Il reato consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, ma anche nella semplice detenzione per la vendita o offerta in vendita, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. 

Costituisce comunque presupposto per la sussistenza del reato il rispetto, da parte del titolare, delle norme internazionali e nazionali poste a tutela del diritto d´autore, di marchio e brevetto, quindi della proprietà commerciale ed intellettuale.

 

8.6. Aree di rischio

 

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in materia di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni sono le seguenti:

  • Acquisto e vendita di merci la cui regolare registrazione quanto a marchi e brevetti non sia stata verificata;
  • Produzione di merci utilizzando disegni o modelli la cui regolare registrazione non sia stata verificata;
  • Utilizzo, detenzione e cessione di immagini, documenti, files fotografici e musicali e altri prodotti soggetti a proprietà intellettuale non verificata;
  • Operazioni con clienti non sufficientemente identificati e comunque rischi nei traffici commerciali;
  • Rischi nell´ambito dell´utilizzazione interna di prodotti, modelli e, in generale, di produzione industriale.
  • Uso di marchi commerciali propri ed altrui nella promozione dei propri prodotti;
  • Uso di denominazioni di origine nella promozione dei propri prodotti;

 

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

 

8.7. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa .

 

8.8. Norme di comportamento

 

Tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della cooperativa debbono rigorosamente attenersi alle norme ed ai regolamenti vigenti in tema di produzione, detenzione e cessione di beni soggetti a diritti di marchio o brevetto nazionali o esteri, di immagini protette, documenti, files fotografici e musicali o comunque prodotti soggetti a proprietà intellettuale o industriale, nonché modelli e disegni.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

9. Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell´eversione dell´ordine democratico

 

 

9.1. Norme di legge

 

Il presente capitolo (Delitti commessi a scopo di terrorismo o dell´eversione dell´ordine democratico) si riferisce ai delitti previsti dall´art. 25-quater del D.lgs. 231/2001 e dal codice penale.

 

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Il reato punisce la promozione, la costituzione, l´organizzazione, la direzione o il finanziamento di associazioni che si propongono, il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

 

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Il reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o all´incolumità di una persona. 

 

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Il reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona.

I reati descritti possono presentarsi anche in forma indiretta, ad es. finanziando o favoreggiando un´organizzazione terroristica.

 

9.2. Aree di rischio

 

In considerazione della realtà aziendale della cooperativa si può ritenere sostanzialmente escluso che i reati anzidetti possano presentarsi in maniera diretta. Ciò tuttavia non esclude a sua volta, che determinate attività specifiche presentino residuali margini di rischio in relazione alla commissione dei reati o all´istigazione o al favoreggiamento alla loro commissione, per cui è necessaria comunque particolare cautela. 

In particolare è problematica la concessione di finanziamenti di ogni tipo ad associazioni politiche, culturali o religiose. 

La cooperativa  potrebbe essere coinvolta, nell´ambito delle sue attività istituzionali, in maniera diretta o indiretta mediante dei collaboratori che facciano parte di un´associazione terroristica o la favoreggino, deviando le sue risorse finanziarie o in genere ampliando le possibilità economiche dell´associazione, rendendone possibile l’attività criminale.

Possono considerarsi settori particolarmente sensibili:

• operazioni con clienti non identificati;

• operazioni con paesi non cooperanti o persone oggetto di segnalazione UIC;

• operazioni con persone sconosciute o operazioni anomale;

• trasporto internazionale di merci;

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

 

9.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa .

9.4. Norme di comportamento

 

Sono di seguito definite le norme di comportamento che l´azienda deve adottare per evitare di essere coinvolta in uno dei reati a scopo terroristico o eversivo descritti dalla legge.

 

In via di principio vanno definiti i seguenti principi:

-       La conoscenza della clientela, dei fornitori e dei partner commerciali si basa sull´ottenimento di informazioni idonee ad escludere il collegamento con associazioni criminali e terroristiche;

-       Le norme di legge e regolamento nonché le direttive interne in materia di antiriciclaggio devono essere comunicate ai collaboratori e rispettate rigorosamente;

-       I rapporti con i fornitori e collaboratori esterni devono essere sempre regolati da appositi contratti, che regolano chiaramente il contenuto del rapporto.

-       Le norme di sicurezza che riguardano il trasporto ed il confezionamento delle merci devono essere rigorosamente rispettate;

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

10. Delitti contro la personalità individuale

 

 

10.1. Norme di legge

 

Il presente capitolo (delitti contro la personalità individuale) si riferisce ai reati compresi nel codice penale ed enumerati dagli artt. 25-quater e 25-quinquies Dilgs. 231/2001:

 

Art. 600 c.p. – Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù

Il reato consiste nell´esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà mantenendola in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali  e comunque sfruttandola.

 

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

Il reato punisce lo sfruttamento della prostituzione minorile.

 

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

Il reato punisce lo sfruttamento di minori per produrre materiale pornografico. Sono puniti la produzione, il commercio, la cessione anche gratuita, la pubblicazione di detto materiale.

 

Art. 600-quater c.p. – Detenzioni di materiale pornografico

Il reato punisce la detenzione del materiale di cui sopra.

 

Art. 600-quater, comma 1, c.p. – Pornografia virtuale

Il reato punisce l´utilizzo di materiale virtuale per commettere i fatti di cui sopra.

 

Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato punisce il fatto di organizzare o propagandare viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile.

 

Art. 601 e Art. 602 c.p. – Tratta di persone

Traffico con persone ridotta in schiavitù secondo l´art. 600 c.p.

 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, c.d. caporalato, ai sensi dell´art. 603 bis c.p. (Legge n. 199 del 29 ottobre 2016)

Fattispecie

Reclutamento di manodopera con lo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché l´impiego di lavoratori alle condizioni anzidette.

Lo sfruttamento sussiste, qualora:

1.     vi sia una reitarata corresponsione di retribuzioni ampiamente inferiori agli standard minimi dei contratti collettivi;

2.     vi sia una reitarata violazione degli orari di lavoro e dei periodi di riposo dei lavoratori;

3.     le prescrizioni normative relative alla sicurezza e igiene sul lavoro vengano violate;

4.     i lavoratori siano esposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti;

Il reato sussiste anche in presenza di una sola delle condizioni anzidette.

Il reato si intende aggravato ove riguardi piú di tre lavoratori, anche uno solo sia minorenne in etá non lavorativa oppure i lavoratori siano esposti a grave pericolo.

 

Art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il reato consiste nella mutilazione rituale degli organi genitali femminili praticata in alcune culture.

 

10.2. Aree di rischio

 

Eccetto per la fattispcie delittuale di cui all'art. 603 bis c.p., in considerazione della realtà aziendale della cooperativa si può ritenere sostanzialmente escluso che i reati anzidetti possano presentarsi in maniera diretta. Ció tuttavia non esclude a sua volta, che determinate attività specifiche presentino residuali margini di rischio in relazione alla commissione dei reati o all´istigazione o al favoreggiamento alla loro commissione, per cui è necessaria comunque particolare cautela. Possono manifestarsi i seguenti rischi:

Partecipazione o concorso possono presentarsi in quei casi in cui un collaboratore di concerto con soggetti terzi contribuisca ad es. a finanziare la tratta di persone o ad assicurarne i profitti.

Nei settori della gestione di risorse finanziarie ma anche in quello del personale è necessaria cautela, dato che i delitti contro la personalità individuale possono spesso rappresentare la via per il procacciamento illegale di forza lavoro.

Riguardo alla pornografia informatica deve essere prestata particolare attenzione all´utilizzo di strumenti telematici o informatici.

In ordine alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 603 bis c.p. l'area di rischio è nel reclutamento e impiego di manodopera anche per il tramite di terzi.

 

10.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa .

 

10.4. Norme di comportamento

 

Sono di seguito definite le norme di comportamento che l´azienda deve adottare per evitare di essere coinvolta in uno dei reati contro la personalità individuale descritti dalla legge.

 

Vigono i seguenti principi:

-       Conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull´acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;

-       Le disposizioni di legge ed i regolamenti interni in merito alle attività finanziarie ed all´utilizzo degli strumenti informatici devono essere comunicate ai collaboratori e rispettate rigorosamente;

-       Rispettare rigorosamente ogni norma preposta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché al reclutamento ed impiego di manodopera.

-       L´azienda considera la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché l´impiego lecito, dignitoso e socialmente responsabile della forza lavoro un dovere basilare ed imprescindibile;

-       La ricerca di vantaggi per l´azienda in violazione delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché in tema di reclutamento ed impiego della forza lavoro non sarà in alcun modo tollerata.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicato la regola più restrittiva.

 

11. Delitti contro l´industria e il commercio

 

 

11.1. Norme di legge

 

Il presente capitolo (Delitti contro l´industria e il commercio) si riferisce ai reati compresi nel codice penale ed enumerati dall´art. 25 bis D.lgs. 231/2001:

 

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell´industria e del commercio

Il reato punisce l´impiego di violenza sulle cose ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

 

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Sono puniti gli atti illeciti di concorrenza commessi con violenza o minaccia.

 

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

Il reato punisce la vendita sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.  

 

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Il reato punisce chi, nell’esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

 

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Il reato punisce la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

 

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Il reato punisce il fatto di mettere in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

 

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Il reato punisce chi, potendo conoscere l’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

 

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Il reato punisce la contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

 

11.2. Aree di rischio

 

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa  … in relazione ai delitti contro l´industria e il commercio sono:

  • La violazione della pratica commerciale in relazione alle trattative ed alla conclusione degli affari.
  • La violazione dei diritti a nomi commerciali, definizioni, marchi e segni distintivi;
  • La violazione delle norme in merito al contenuto ed all´etichettatura di prodotti agricoli ed alimentari;
  • Rischi generici in ambito commerciale;

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

 

11.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa .

 

11.4. Norme di comportamento

 

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti. In particolare vanno rispettate le seguenti normative settoriali:

-       Etichettatura di prodotti agricoli ed alimentari;

-       Informazioni sul contenuto e le proprietà degli alimenti;

-       Trasparenza nell´attività di vendita;

-       Tutela del consumatore;

-       Diritti di marchio e proprietà industriali;

-       Norme di tutela delle indicazioni geografiche e di origine degli alimenti;

 

Si ribadisce che nell´attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza in un ambito di concorrenzialità produttiva e positiva, astenendosi da ogni attività illegale.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più dettagliate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

12. Delitti in violazione del diritto d´autore e della proprietà industriale

 

 

12.1. Norme di legge

 

Il presente capitolo (Delitti in violazione del diritto d´autore e della proprietà industriale) è riferito ai reati contenuti nella legge n. 633 del 22.04.1941 ed elencati dall´art. 25-novies del D.lgs. 231/2001:

 

Art. 171, comma I, lettera a) bis, della legge su riportata punisce la pubblicazione illegittima di un´opera tutelata dalla legge sul diritto d´autore su sistemi e reti telematiche, le pene sono aggravate se l´opera non era destinata alla pubblicazione oppure viene deformata, abbreviata o comunque alterata e ne risulti menomato l´onore o il prestigio dell´autore.

 

Art. 171-bis punisce l´illecita duplicazione di programmi informatici su supporti sprovvisti del contrassegno S.i.a.e. o la loro importazione, cessione, vendita o semplice detenzione. Il reato è esteso ai programmi o mezzi utilizzabili per rimuovere o eludere i dispositivi applicati a protezione di programmi informatici. Sono inoltre puniti (comma II) l´esecuzione pubblica, la distribuzione, la vendita di banche dati, l´accesso ad esse o la loro consultazione o utilizzo in violazione delle norme S.i.a.e. e senza l´autorizzazione dell´autore, nonché in violazione delle norme generali poste a tutela del diritto d´autore (Art. 102-bis und 102-ter) 

 

Art. 171-ter punisce l´illecita duplicazione, distribuzione o riproduzione di ogni opera musicale, cinematografica, letteraria, scientifica, anche se esistente solo in forma digitale, nonché la sua illecita locazione, vendita, cessione o esecuzione o la sua detenzione o noleggio. Viene inoltre perseguita la produzione e distribuzione di programmi o altri strumenti che permettano l´accesso illecito a trasmissioni codificate, programmi o banche dati o consentano di aggirare dispositivi di sicurezza informatici. Le pene sono aggravate se le copie o le opere illecitamente utilizzate sono più di cinquanta o se è stato realizzato un profitto particolarmente rilevante. Un´attenuante può consistere nella tenuità particolare del fatto.

Il semplice utilizzo non è punibile.

 

Art. 171-septies estende le pene dei reati sopra descritti alle false dichiarazioni ed al mancato adempimento degli obblighi S.i.a.e. da parte dei soggetti obbligati.

 

Art. 171-octies punisce l´illecita produzione di programmi d´accesso, codici d´accesso e simili dispositivi, che consentano l´accesso a programmi criptati e similari. 

 

Ai sensi dell´Art. 171-quinquies, qualora uno dei reati qui riportati sia commesso nell´ambito di un´attività commerciale, il Questore può disporre la chiusura provvisoria dell´azienda fino a tre mesi, indipendentemente dalle altre misure che il Giudice potrà disporre ai sensi del D.lgs.  231/2001.  

 

L´art. 174-sexies comma 3 prevede: Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

12.2. Aree di rischio

 

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in relazione ai delitti commessi in violazione del diritto d´autore e della proprietà industriale sono:

  • La violazione dei diritti d´autore, dei segni distintivi e delle denominazioni commerciali e dei marchi;
  • Rischi generici in ambito commerciale;
  • Utilizzo di sistemi informatici e telematici, di reti o programmi informatici;
  • Adempimento agli obblighi S.i.a.e.;
  • Produzione di programmi informatici e loro cessione utilizzando opere soggette a diritto d´autore o parti di esse;
  • Realizzazione di comunicazioni al pubblico, riviste, materiale pubblicitario ecc. utilizzando opere soggette a diritto d´autore o parti di esse;
  • Accesso a apparecchiature di riproduzione, duplicazione o copiatura, apparecchi di decrittazione o crittazione.

 

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

 

12.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa .

 

12.4. Norme di comportamento

 

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in materia di protezione del diritto d´autore e della proprietà industriale. In particolare è d´obbligo rispettare le seguenti norme e regolamenti interni:

-       Produzione e vendita di programmi informatici;

-       Acquisto o utilizzo di programmi informatici o di parti di essi;

-       Richiesta di contrassegni S.i.a.e. per opere tutelate proprie;

-       Accesso dei propri collaboratori a fotocopiatrici e altri dispositivi di duplicazione e copiatura anche di natura informatica; 

-       Accesso di terzi ai propri sistemi, banche dati e reti;

-       Accesso a sistemi, banche dati e reti di terzi;

-       Utilizzo di programmi, opere cinematografiche, musicali o letterarie di terzi o altre opere soggette alla normativa di tutela del diritto d´autore; 

-       Utilizzo di banche dati proprie o di programmi da parte di terzi;

-       Marchi, brevetti e diritti d´autore.

 

Si ribadisce che nell´attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nell´utilizzo di opere d´ingegno tutelate, astenendosi da ogni attività illegale.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

 

13. Delitti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

 

 

13.1. Norme di legge

 

Il presente capitolo si riferisce al reato ci cui all´art. 377-bis del codice penale. Richiamato dall´art. 25-decies del D.lgs. 231/2001.

 

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all´autorità giudiziaria

Fattispecie: Induzione di una persona con violenza o minaccia o mediante l´offerta di denaro o altre utilità a non rendere dichiarazioni o a renderle false se queste sono rivolte all´autorità giudiziaria nell´ambito di un processo penale.

 

13.2. Aree di rischio

 

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa in relazione al presente reato sono le seguenti:

  • Coinvolgimento della cooperativa  in un processo penale o in altri procedimenti giuidziari;
  • Dichiarazioni rese davanti ad autorità giudiziare o ad autorità che compiono indagini;

 

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

 

13.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa .

 

13.4. Norme di comportamento

 

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in materia di testimonianza in giudizio. In particolare è d´obbligo garantire:

-       Che non vi sia alcuna influenza, nemmeno indiretta su collaboratori o terzi per influenzarne le dichiarazioni in giudizio o dvanati ad autorità che compiono indagini;

 

Si ribadisce che nell´attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possano esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

14. Reati ambientali 

 

 

14.1. Norme di legge

 

Il presente capitolo fa riferimento ai delitti elencati dall´art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.

 

14.1.1. Reati compresi nel codice penale; Art. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 octies, 727-bis e 733-bis c.p.

 

a) Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale). 

Fattispecie: la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo,di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, il delitto è aggravato.

 

b) Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale). 

Fattispecie: Fuori dai casi previsti cagionare un disastro ambientale alternativamente mediante l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, o qualora l´eliminazione dell´alterazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure offendendo la pubblica incolumita' o in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

 

c) Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente). 

Se taluno dei fatti previsti e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite.

 

d) Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'). 

Fattispecie: il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' ulteriormente aumentata.

 

e) Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti). 

Fattispecie: I reati previsti sono aggravati quando essi sono commessi in relazione ad associazioni criminali o quando tali associazioni sono costituite allo scopo di commettere tali reati

 

f) Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Fattispecie: a parte i fatti ammessi dalla legge, la commissione dei fatti descritti sopra in danno a specie protette.

Sono esclusi i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

 

g) Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Fattispecie: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto o deterioramento del suo stato di conservazione.

 

14.1.2. Reati di cui all´art. 137 D.lgs. n. 152 del 3.04.2006, comma, 3, 5 primo periodo e 13

 

a) Contravvenzioni ai sensi dei commi 3, 5, primo periodo e 13; 

- comma 3, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;

- comma 5, primo periodo; nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’art. 107, comma 1.

- comma 13. scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

 

b) Contravvenzioni ai sensi dei commi 2, 5  secondo periodo, e 11,

- comma 2 (in relazione al comma 1)apertura o comunque scarico di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, solo quando le condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

- comma 5, secondo periodo; scarico di acque reflue industriali, che contengano sostanze di cui alla tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

- comma 11; mancato rispetto dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 (scarico nel sottosuolo o nelle falde acquifere).

 

14.1.2.1. Reati di cui all´art. 256, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006, (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata): comma 1, lett. a), e 6, secondo periodo, 1, lett. b), 3, primo periodo, e comma 5 e 3, secondo periodo;

 

- comma 1, lett. a), e 6, secondo periodo; raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 se si tratta di rifiuti non pericolosi; deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), se i quantitativi non superano i duecento litri o quantità equivalenti..

- comma 1, lett. b), 3, primo periodo; raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 se si tratta di rifiuti pericolosi nonché realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata a rifiuti non pericolosi;

- comma 5 e 3, secondo periodo; miscelazione di rifiuti o gestione di una discarica non autorizzata destinata a rifiuti pericolosi;

 

14.1.2.2. Reati di cui all´art. 257, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Bonifica dei siti): commi 1 e 2

 

- comma 1, inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni la soglia di rischio, se il soggetto non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

- comma 2, se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 

(In questo tipo di reati la sospensione della pena viene subordinato all´esecuzione delle misure di bonifica e ripristino previste dalla legge!)

 

14.1.2.3. Reato di cui all´art. 258, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) comma 4, secondo periodo:  

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e fare uso di un certificato falso durante il trasporto.

 

14.1.2.4. Reato di cui all´art. 259, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Traffico illecito di rifiuti), comma 1:

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, se si tratta di rifiuti pericolosi il reato è aggravato[1].

(Alla condanna segue la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto!)

 

14.1.2.5. Reato di cui all´art. 260, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti):

- al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, il soggetto cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se il fatto riguarda rifiuti radioattivi il reato è aggravato.

(Per questi reati la sospensione della pena può essere subordinata all´eliminazione di eventuali danni o pericoli ambientali! I responsabili incorrono in una serie di divieti tra cui quello di dirigere imprese commerciali, ricoprire cariche pubbliche ed esclusione da contratti con amministrazioni pubbliche)

 

14.1.2.6. Reato di cui all´art. 260 bis, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sistri): commi 6, 7, periodo secondo e terzo e 8, periodo primo e secondo;

- comma 6: nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito sistri, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; 

- comma 7, periodo secondo e terzo: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Lo stesso vale per colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.;

- comma 8, periodo primo e secondo Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito e la pena nel caso di rifiuti pericolosi è aumentata.

 

14.1.2.7. Reato di cui all´art. 279, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sanzioni), comma 5: nell'esercizio di uno stabilimento, il soggetto viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.. 

 

Alcune delle contravvenzioni qui descritte possono comportare, in caso di recidiva reiterata, la sanzione accessoria del divieto di attività definitivo o comunque il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ed il divieto generico di fare pubblicità ai prodotti dell´impresa 

 

14.1.3. Reati di cui alla legge n. 150 del 7. febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica):

 

14.1.3.1. Contravvenzioni di cui all´art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4;

- Art. 1, commi. 1 e 2; in caso di esemplari indicati nell'allegato  A,  appendice  I  e nell'allegato C, parte  1,  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82:

a) Importazione, esportazione di specie senza i certificati o le autorizzazioni perviste;

b) Mancato rispetto delle norme per la tutela dell´incolumità degli esemplari dettate dalla licenza o certificato emessi ai sensi dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97; 

c) Utilizzo di esemplari in deroga alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o dichiarazioni che siano state rilasciate contestualmente alla licenza d´importazione o successivamente; 

d) trasporto o transito anche per conto di terzi di esemplari sprovvisti delle necessarie autorizzazioni o licenze ai sensi del reg. CE n. 939/97 nonché, ove applicabile, della convenzione di Washington sulla protezione delle specie animali; 

e) Commercio in violazione della presente legge o dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97 con piante artificialmente moltiplicate;

f) Detenzione ai fini di profitto, acquisto, vendita, esportazione, esposizione e detenzione ai fini di vendita, offerta o cessione di esemplari sprovvisti della necessaria documentazione.

Le pene sono aggravate in caso di recidiva oppure se i fatti sono commessi nell´ambito di un´attività imprenditoriale.

 

- Art. 2, commi 1 e 2: reati come sopra ma riguardanti esemplari che ricadono nelle previsioni degli allegati B e C, Reg. CE n. 338/97. 

 

- Art. 6, comma 4: Divieto generico di possedere mammiferi o rettili, Divieto generale di detenzione non autorizzata di esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco allegato alla legge che possano costituire un pericolo per la salute pubblica.

 

14.1.3.2. Reati di cui al codice penale richiamati dall´art. 3-bis, comma 1:

Vari reati previsti dall´art. 16, § 1, lettere a), c), d), e), e l), del reg. CE n. 338/97[2] relativi alla falsificazione o alterazione abusiva di certificati, licenze, comunicazioni di importazione, dichiarazioni e comunicazioni rilasciati per ottenere una licenza o una certificazione e soggetti al codice penale.

 

14.1.4. Reati di cui all´art. 3, comma 6, legge n. 459 del 28.12.1993 (abrogata)

 

14.1.5. Reati di cui al D.lgs. del 6 Novembre 2007, n. 202, Art. 8, commi 1 e 2, Art. 9, commi 1 e 2.

Inquinamento doloso o colposo delle acque marine, commesso dal capitano o dall´equipaggio di una nave. Il reato è aggravato dal peggioramento duraturo della qualità delle acque, dal danneggiamento di specie animali o vegetali oppure dal cagionamento di un anno la cui eliminazione sia particolarmente costosa o difficoltosa.

 

14.2. Aree di rischio

 

Le aree di rischio identificate dalla cooperativa  … in relazioni ai reati ambientali sono le seguenti:

  • Gestione dei rifiuti e delle acque reflue;
  • Rischi generici in ambito commerciale;
  • Smaltimento e recupero dei rifiuti;
  • Rilascio di certificati e dichiarazioni in ambito ambientale (particolarmente smaltimento e trasporto);
  • Adempimento degli obblighi dichiarativi di legge in ambito ambientale;

 

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

 

 

14.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa .

 

14.4. Norme di comportamento

 

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia ambientale. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

  • Produzione e vendita di qualunque materiale rilevante in materia ambientale;
  • Utilizzo, stoccaggio e deposito di materiali rilevanti in materia ambientale;
  • Smaltimento di rifiuti sia mediante conferimento diretto sia tramite terzi;
  • Smaltimento acque reflue; 
  • Rilascio di certificazioni e dichiarazioni;
  • Compilazione di comunicazioni e modelli vari;
  • Trasporto di rifiuti; 
  • Nell´usufruire dei servizi di terzi è necessario verificare la conformità alla normativa delle relative prestazioni;

 

Si ribadisce che nell´attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

15. Delitti in materia di immigrazione

 

 

15.1. Norme di legge

 

Il presente capitolo si riferisce al reato di cui all´art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286 del 25.07.1998, inserito nel codice penale all´art. 377-bis, citato a sua volta dall´art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001.

 

Art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286/98

Fattispecie: Il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia stato revocato o annullato.

Nell´ambito della responsabilitá ai sensi del D.lgs. 231/01 rilevano tuttavia solo i fatti in cui 

  • Siano impiegati più di tre lavoratori, oppure 
  • Siano impiegati lavoratori minorenni nelle condizioni su riportate, oppure 
  • I lavoratori siano addetti a mansioni connotate da particolari situazioni di rischiosità relativa alla sicurezza sul lavoro.

 

Art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter, D.lgs. 286/98

Fattispecie: Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l´ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Nell´ambito della responsabilità ai sensi del D.lgs 231/01 rilevano i fatti in cui:

·      L´ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato riguarda cinque o più persone, oppure

·      La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la suca vita o per la sua incolumità per procurarne l´ingresso o la permanenza illegale, oppure

·      La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l´ingresso o la permanenza illegale, oppure

·      Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, oppure

·      Gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o materie esplodenti, oppure

·      Sono reclutate persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero riguardano l´ingresso di minori da impiegare in attività illecita al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure

·      I fatti descritti sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

 

Art.12, comma 5, D.lgs 286/98

Fattispecie: Chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione d’illegalità dello straniero o nell´ambito delle attività punite a norma dell´articolo 12 D.Lgs 286/98, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

 

15.2. Aree di rischio

 

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

  • Impiego di lavoratori provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea cui si applicano la disposizioni di cui al D.lgs. 286/98;
  • Rispetto delle disposizioni in materia di assunzione e dichiarazioni relative a dipendenti provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea;
  • Mancata verifica della documentazione d´ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato di lavoratori provenienti da paesi non facenti parte della Comunità europea;
  • Particolare attenzione nell´impiego di lavoratori minorenni;
  • Rispetto delle disposizioni dettate in materia di sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Il consiglio d´amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell´organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

 

15.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa .

 

15.4. Norme di comportamento

 

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di immigrazione. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

-       Nessun lavoratore proveniente da un paese non aderente alla Comunità europea può essere assunto senza attenta verifica del permesso di soggiorno ed essere impiegato quando il permesso stesso risulti scaduto o revocato;

-       In generale è necessario attenersi scrupolosamente alle norme sulla sicurezza sul lavoro e per la tutela del lavoro minorile;

 

Si ribadisce che nell´attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

 

 

16. Delitti in materia di rassismo e xenofobia

 

16.1. Norme di legge

 

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all´art. 3, comma 3-bis, Legge N. 654 del 13 ottobre 1975, citato a sua volta dall´art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001.

 

Art. 3, comma 3-bis, Legge 654/1975

Fattispecie: La propaganda ovvero l´istigazione e l´incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull´apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l´umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articolo 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

 

Art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001

Il primo comma dell´articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui all´articolo 3, comma 3-bis L. 654/1975, all´ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 e 800 quote, ossia da Euro 51.600,00 a Euro 1.239.200,00.

Alla sanzione pecuniaria si aggiungono le sanzioni interdittive, previste dal comma secondo dell´articolo 9, comma 2 del D.Lgs 231/2001:

 

a)    L´interdizione dall´esercizio dell´attività

b)    La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenza o concessioni funzionali alla comissione dell´illecito

c)     Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

d)    L´esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi

e)    Il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per la durata non inferiore ad un anno

 

Nel caso che l´ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente, di consentire o di agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell´interdizione definitiva dall´esercizio dell´attività, ai sensi dell´articolo 16, comma 3, D.Lgs 231/2001.

 

16.2. Aree di rischio

 

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

·  I gestori di siti e piattaforme internet

·  La pubblicazione di giornali e riviste

·  Comparsa televisiva e radiofonica

 

16.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla ccoperativa cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

 

16.4. Norme di comportamento

 

Si ribadisce che nell´attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

17. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scomessa e giochi d´azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

 

17.1 Norme di legge

 

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui all´art. 1 e 4, Legge N. 401 del 13 Dicembre  1989, citato a sua volta dall´art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001.

 

Art. 1 L. 401/ 1989 - Frode in competizioni sportive 

Fattispecie: Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo nonché il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

 

Art. 4 L. 401/ 1989 – Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

Fattispecie connesse all’esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

 

Art. 25-quaterdecies Dlgs. 231/01

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

 

17.2. Aree di rischio

 

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

         sponsoring di eventi sportivi;

         organizzazione di concorsi a premi;

Il concreto rischio è peraltro molto basso, perché la cooperativa non intrattiene contratti di sponsoring e non organizza concorsi a premi.

17.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

 

17.4. Norme di comportamento

 

Si ribadisce che nell´attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

18. Reati tributari

 

18.1 Norme di legge

 

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, citato a sua volta dall´art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.

 

Art. 25-quinquesdecies D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari

Nell´ ambito della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 rilevano i seguenti delitti: 

 

a) la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (dichiarazione di elementi passivi fittizi);

b) la dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti (dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, elementi passivi fittizi o crediti/ritenute fittizi, se vengono superati determinati limiti quantitativi);

c) l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sul reddito e l'IVA;

d) l'occultamento o la distruzione delle scriture contabili o di altri documenti di cui é obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione del reddito o del volume d´affari, allo scopo di evadere le imposte sul reddito e IVA ovvero per consentire l´evasione a terzi;

e) la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (imposte sul reddito e pagamenti dell'IVA) o la sottrazione fraudolenta di pagamenti di interessi o di sanzioni amministrative,

- in casi di vendita simulata o di altri atti fraudolenti effettuati tali a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva;

- se vengono fornite informazioni false ai fini della procedura di transazione fiscale;

In entrambi i casi, la legge prevede determinati limiti quantitativi per quanto riguarda la responsabilità penale.

f) la dichiarazione infedele, se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, 

g) l´omessa dichiarazione, se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro,

h) l´indebita compensazione, se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro,

 

In generale si applicano per le tre violazioni tributarie per ultimo elencate, le sgeuente soglie affinché esse integrano delitto penale.

*dichiarazione infedele, quando al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarzioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elemente passivi inesistenti, quando congiuntamente, a) l´imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; e b) l´ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all´imposizione, anche mediante indicazioni di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10 % dell´ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due millioni;

*omessa dichiarazione, quando al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l´imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;

*omessa dichiarazione di sostituto d´imposta, quando l´ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila;

*indebita compensazione, quando non sono versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti ossia crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai euro cinquantamila.

18.2. Aree di rischio

 

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti:

         corretta tenuta della documentazione contabile;

         attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi;

 

18.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

 

18.4. Norme di comportamento

 

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia tributaria. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

-       rispetto rigoroso di ogni disposizione vigente in materia tributaria;

-       conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull’acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;

-       monitoraggio della professionalità e correttezza de eventuali incaricati esterni;

 

Si ribadisce che nell’attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

19. Contrabbando

 

19.1 Norme di legge

 

Il presente capitolo si riferisce ai reati di cui DPR n. 43 del 1973, citato a sua volta dall´art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-sexisdecies D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando:

Fattispecie: La condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono stottoposte ai diritti di confine.

 

1. Nello specifico, in relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2.. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)

 

In riferimento all’articolo 25-sexiesdecies i seguenti articolo/reati previsti dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 sono rilevanti:

Art. 27 (Diritti doganali e diritti di confine)

Art. 78 (Contrabbando per omessa dichiarazione)

Art. 79 (Contrabbando per dichiarazione infedele)

Art. 80 (Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine)

Art. 81 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti)

Art. 82 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Art. 83 (Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento)

Art. 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati)

Art. 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati)

Art. 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati)

Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando)

Art. 94 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)

 

19.2. Aree di rischio

 

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti: 

- operazioni con clienti non identificati;

- trasporto internaziolne di merce

- Reimportazioni di merce da paesi terzi in caso di reclami;

- Importazione merci da paesi terzi (non UE);

 

Il concreto rischio può considerarsi basso.

 

19.3. Destinatari

 

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute da amministratori, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

 

19.4. Norme di comportamento

 

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia importazione merci e doganali. In particolare è necessario attenersi alle seguenti norme settoriali e prescrizioni interne relative ai seguenti settori:

-       conoscenza di fornitori, clienti e partner commerciali, basata sull’acquisizione di informazioni idonee, di modo da evitare il contatto con persone implicate in attività criminose;

Si ribadisce che nell’attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di conformità legale e correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

 

20. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

 

20.1 Norme di legge

 

Si riporta di seguito l'elenco dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti elencati nell'art. 25-octies.1. del GvD n. 231/2001. L'elenco è fatto con riferimento ai rispettivi articoli del codice penale:

 

Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Fattispecie:

-           Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; 

-           Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

 

Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti 

Fattispecie: Chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

 

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica 

Fattispecie: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

 

Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori

Fattispecie: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

 

20.2. Aree di rischio

 

Le aree identificate dalla cooperativa come aree di rischio in relazione ai reati qui descritti sono le seguenti: 

- pagamenti con carte di credito da parte di clienti della cooperativa.

Il concreto rischio è però basso in quanto la cooperativa non riceve pagamenti tramite carte di credito etc., ad eccezione di pagamenti nel negozio al dettaglio e nel negozio online (solo tramite monete aventi corso elgale), tramite dispositivi POS messi a disposizione da prestatori di servizi finanziari accreditati e tramite abituali piattforme internet.

20.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute dal direttore, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

 

20.4. Norme di comportamento

 

Tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi ed i regolamenti vigenti in materia importazione merci e doganali. 

Si ribadisce che nell’attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Nel negozio al dettaglio è severamente vietato ai dipendenti registrare in qualsiasi forma i dati di carte di credito e di simili mezzi di pagamento dei clienti. Il negozio online viene gestito in collaborazione con noti prestatori di servizi.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

 

21. Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

 

21.1 Norme di legge

In seguito, sono elencati e descritti i delitti contro il patrimonio culturale e il reato del riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, enumerati negli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.lgs. 231/2001. L’elencazione s’intende fatta con riferimento ai relativi articoli del codice penale.: 

 

Delitti contro il patrimonio culturale

 

Art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Fattispecie:

a)    chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

b)    chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c)     l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

 

Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali

Fattispecie: Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso

 

Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali 

Fattispecie: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

 

Art. 518-undecies StGB – Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Fattispecie: Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

 

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

 

Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Fattispecie: Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili (ove previsto) beni culturali o paesaggistici propri o altrui;

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

 

Art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d'arte

Fattispecie:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

 

Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali 

Fattispecie: Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

 

Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali

Fattispecie: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

 

Art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Fattispecie: 

a) chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;

b) chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

 

 

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

 

Art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali

Fattispecie: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

 

Art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Fattispecie: Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

 

21.2. Aree di rischio

 

Alla luce dell'attività imprenditoriale della cooperativa, si possono escludere concrete aree di rischio in relazione ai reati qui descritti.

21.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute dal direttore, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

 

21.4. Norme di comportamento

 

Si ribadisce che nell’attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

 

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

 

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Allegati

1. Codice etico 

2. Regolamento organo di vigilanza

 

 

[1] Ai sensi dell´art. 26 Reg. CEE 259/93 costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento,o

e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

[2] Articolo 16  (Sanzioni)

Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;

g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;

h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;

k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;.

 

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